Istituto del diritto romano (transitato nel diritto pubblico moderno attraverso il diritto medievale) in base al quale si presume legittimo, sino a prova contraria, l’esercizio, da parte di privati, di un diritto reale non usucapibile, protrattosi da tempo, quando di tale legittimo esercizio abbiano memoria gli anziani ultracinquantenni e, per quanto si ricordi, ne fossero ancor prima a conoscenza i genitori degli stessi. (Vetritto).
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