Enciclopedia giuridica

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Santuario

Nel termine santuario si ricomprendono le chiese, spesso insignite del titolo di basilica, o i luoghi sacri che per particolari cause di pietà cristiana costituiscono, con l’approvazione dell’autorità ecclesiastica, meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli. Il potere di vigilanza per i santuari a carattere diocesano spetta all’ordinario del luogo, per quelli a carattere nazionale spetta alla Conferenza episcopale, competente, invece, per quelli a carattere internazionale è la Santa Sede. Il Concordato del ’29 (art. 27) prevede che le basiliche della Santa Casa di Loreto, di S. Francesco in Assisi e di S. Antonio in Padova con gli edifici e le opere annesse fossero ceduti alla Santa Sede. Tale cessione doveva essere concordata tramite una commissione mista. Nell’ultimo comma dell’art. 27 si stabiliva, inoltre, che negli altri santuari, nei quali esistevano allora amministrazioni civili, subentrasse la libera gestione dell’autorità ecclesiastica. L’art. 27 è stato recepito dall’art. 73 dell’Accordo di Villa Madama per le cessioni e ripartizioni, previste anteriormente, e non ancora effettuate. Le norme che disciplinano il regime dei santuari sono quelle sugli enti ecclesiastici (v.) ed in quanto chiese rientrano nelle disposizioni concernenti le chiese; qualora non rientrino in questa categoria le norme da applicarsi sono quelle delle fondazioni di culto. (M.E. Campagnola).


Santa Sede      |      Sanzione


 
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