Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Licenziamenti per riduzione del personale

I licenziamenti per riduzione del personale appartengono, unitamente ai recessi per messa in mobilità di lavoratori già posti in Cassa integrazione straordinaria (v.), al genus dei licenziamenti collettivi. Sono licenziamenti per riduzione del personale, secondo l’art. 24 l. 24 luglio 1991, n. 233, quelli attuati da imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare, nell’arco di centoventi giorni almeno cinque licenziamenti, in ciascuna unità produttiva (v.) o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Sono considerati licenziamenti per riduzione del personale quelli che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Tale disposizione si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità (id est di licenziare collettivamente) deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità (v. mobilità , licenziamenti per riduzione del personale dei lavoratori nell’impresa) entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale stipulabile nell’ambito di quella procedura (art. 8, comma 4o, l. n. 236 del 1993). Sono considerati altresì licenziamenti per riduzione del personale quelli che siano attuati da imprese con più di 15 dipendenti che intendano cessare l’attività . Un’impresa che intenda licenziare per riduzione di personale è tenuta ad attivare una procedura (c.d. procedura per la dichiarazione di mobilità ) che si compone delle seguenti fasi: a) comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (v.) nonche´ alle rispettive associazioni di categoria; b) esame congiunto tra le parti, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni; c) convocazione delle parti davanti all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualora nella fase precedente non sia stato raggiunto un accordo, al fine di un ulteriore esame delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e di una verifica delle possibilità di una diversa utilizzazione del personale. L’osservanza di tale procedura costituisce un requisito d’efficacia dei licenziamenti per riduzione del personale la cui violazione produce, ai sensi del comma 3o dell’art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223, la reintegrazione nel posto di lavoro, sempreche´ sia stato impugnato il licenziamento, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per iscritto del recesso.

criteri di scelta dei lavoratori nei licenziamenti per riduzione del personale: l’individuazione dei lavoratori da licenziare con il provvedimento in discorso deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnicolicenziamenti per riduzione del personaleproduttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnicolicenziamenti per riduzione del personaleproduttive ed organizzative. In caso di violazione dei criteri di scelta il licenziamento, ai sensi dell’art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223, è annullabile. Anche in questo caso, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso stesso con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali. In caso di accertata illegittimità del recesso per violazione dei licenziamenti per riduzione del personale si applica ancora una volta il regime proprio del licenziamento e reintegrazione del lavoratore licenziato (v. licenziamento, licenziamenti per riduzione del personale e reintegrazione del lavoratore licenziato). Se i lavoratori, che sono stati danneggiati da un’applicazione scorretta dei citati criteri, vengono reintegrati nel loro posto di lavoro, l’impresa può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati, senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (v.).


Licenza      |      Licenziamento


 
.