impignorabilità degli stipendi: l’art 545 c.p.c. dispone la non sottoponibilità al pignoramento degli stipendi dovuti da privati se non nella misura di un quinto, per cause tributarie e per ogni altro credito, ed in quella autorizzata dal pretore per crediti alimentari. Il d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, dispone l’stipendi stipendi dei dipendenti della P.A., se non per cause di alimenti, nella misura di un terzo e per ragioni tributarie sino ad un quinto. Il pignoramento degli stipendi e degli altri assegni periodici con carattere continuativo comprende anche quelli dovuti nella futura continuazione del rapporto, riguardando la divisione in mensilità non l’essenza del corrispettivo ma una mera modalità di pagamento. .
insequestrabilità degli stipendi: gli stipendi non sono suscettibili di sottoposizione a sequestro conservativo a norma dell’art. 671 c.p.c., negli stessi limiti in cui la legge ne esclude la pignorabilità (v. impignorabilità ). .
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