Contratto associativo (v. contratto, raggruppamento di imprese con comunione di scopo) noto anche come joint venture o associazione temporanea di imprese, che in relazione ad una ipotesi particolare trova nel nostro ordinamento una specifica disciplina legislativa. La l. 8 agosto 1977, n. 584 (emanata in esecuzione della direttiva Cee n. 305 del 1971), che ha introdotto la figura del raggruppamento di imprese per la esecuzione delle opere pubbliche, prefigura un collegamento temporaneo di più imprese in funzione del compimento di un’opera, nell’esecuzione del quale ciascuna conserva la propria individualità (così nella relazione al disegno di l. n. 652, poi trasfuso nella l. n. 584 del 1977). Lo strumento utilizzato consiste nel conferimento, da parte delle imprese associate, di un mandato con rappresentanza ad una impresa capogruppo, la quale è incaricata di formulare l’offerta. Tale mandato non determina di per se´ organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 22 c.c.). In rapporto alla più generale figura della joint venture la giurisprudenza ha più volte avuto occasione di precisare che si tratta di un contratto associativo atipico distinto dal contratto di società , con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno; e quest’ultima valutazione viene ripetuta per la più circoscritta figura tipizzata dalla l. n. 584 del 1977. V. anche consorzio, raggruppamento di imprese per l’esecuzione di appalti.
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