Ev il nome della s.n.c. (v.) e della s.a.s. (v.). Ev costituita dal nome di almeno un socio e l’indicazione del tipo di società (in nome collettivo o in accomandita semplice). L’indicazione di s.n.c. può essere fatta anche secondo la formula tradizionale e compagni o e C. Non occorre che il nome del socio, figurante nella ragione sociale sia quello di un socio attuale; la società può conservare nella ragione sociale il nome di un socio receduto o defunto, se il socio stesso o gli eredi lo consentano (art. 2292 c.c.). In tal caso si parla di ragione sociale derivata, per analogia con la ditta (v.) derivata: la giustificazione della norma è nella funzione della ragione sociale di elemento collettore di clientele e nella conseguente opportunità di evitare che il recesso o l’esclusione del socio diminuisca l’avviamento dell’azienda (v.) sociale. La società ha diritto all’uso esclusivo della propria ragione sociale: la società che, per prima, abbia iscritto nel registro delle imprese (v.) una determinata ragione sociale può impedire che altri adotti una ragione sociale uguale o simile alla propria, con possibilità di confusione per l’oggetto della società o la sua sede. L’altra società è soggetta ad un obbligo di differenziazione: essa deve, se non eliminare dalla propria ragione sociale il nome del socio che crea confusione, quanto meno aggiungervi opportuni elementi integrativi. Nella s.a.s., la ragione sociale deve contenere il nome di un socio, o di più soci accomandatari (v. accomandatario), illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. In tal modo, i terzi sanno che il socio o i soci, il cui nome è indicato nella ragione sociale sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2314, comma 1o, c.c.). L’accomandante (v.) che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari delle obbligazioni sociali (art. 2314, comma 2o, c.c.). Alcuni autori ritengono che tale norma abbia la funzione di tutelare l’affidamento di terzi, i quali sono indotti a scambiare per accomandatario l’accomandante incluso nella ragione sociale. La più recente dottrina, però , ritiene che la norma si proponga di reprimere i possibili abusi che si possono commettere con il ricorso a tale tipo di società .
ragione sociale della s.a.s.: v. s.a.s..
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