Enciclopedia giuridica

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Associazione in partecipazione

Ev il contratto con cui un imprenditore, detto associante, riceve da un altro soggetto, detto associato, un determinato apporto e gli attribuisce, in cambio, una partecipazione agli utili dell’impresa o, più limitatamente, di uno o più affari (art. 2543 c.c.). L’apporto dell’associato, consiste, di regola, in una somma di danaro: questa non concorre a formare un fondo comune alle parti, ma entra nel patrimonio dell’associante, che dovrà restituirla all’associato alla scadenza del contratto o alla conclusione dell’affare. Ev un contratto di scambio, e non un contratto associativo: i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo nei confronti dell’associante, e solo a questi spetta la gestione dell’impresa o dell’affare, mentre l’associato ha solo diritto al rendiconto dell’impresa o dell’affare, salvo che il contratto non gli attribuisca ulteriori diritti di controllo. L’associato partecipa alle perdite dell’impresa o dell’affare nella stessa misura in cui partecipa agli utili, tuttavia il rischio dell’associato è limitato all’ammontare del suo apporto (art. 2553 c.c.). Ev fatto salvo il patto contrario, che preveda una diversa partecipazione alle perdite rispetto alla partecipazione agli utili: è esclusa, in ogni caso, la validità di un patto che esponga l’associato ad un rischio illimitato o, comunque, superiore al suo apporto. Se l’associante è dichiarato fallito, l’associato che abbia eseguito per intero l’apporto è creditore del fallimento per quella parte dell’apporto che non sia assorbito dalle perdite a suo carico. La figura dell’associazione in partecipazione in partecipazione è stata utilizzata anche per operazioni di finanziamento di massa: l’associante emette in serie titoli di credito atipici, detti certificati di partecipazione, destinati ad incorporare la qualità di associato in partecipazione nella sua impresa e da consentirne la circolazione mediante girata. Per quanto attiene alla durata dell’apporto, valgono i principi generali sui contratti. V. certificati di partecipazione.

trattamento fiscale dell’associazione in partecipazione: l’associazione in partecipazione (e le forme contrattuali simili ex art. 2554 c.c.) è vista ai fini fiscali non come un soggetto dotato di una sua autonomia, ma semplicemente come un rapporto contrattuale intercorrente tra due o più soggetti. Le maggiori questioni in tema di imposte dirette si pongono evidentemente sulla classificazione del reddito dell’associato, poiche´ l’associante mantiene la qualificazione (impresa o lavoro autonomo) connessa all’attività da lui esercitata. Il reddito dell’associato, rappresentato dagli utili percepiti nonche´ dalla differenza tra quanto percepito alla scadenza del contratto e quanto apportato, è classificato come reddito di capitale (v.) o reddito di lavoro autonomo (v.) a seconda che l’apporto consista in una attribuzione di capitale o esclusivamente in una prestazione di lavoro. Pertanto qualora l’apporto abbia una natura mista, in parte di capitale ed in parte di lavoro, il reddito ricavato dall’associato rientra tra i redditi di capitale. Gli associati che apportano prestazioni di lavoro sono considerati soggetti passivi dell’Iva come esercenti arti o professioni e dunque sono sottoposti ai relativi obblighi.


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