Enciclopedia giuridica

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Compagnie portuali

A norma del c. nav. (art. 110) le operazioni portuali consistenti nell’imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nell’ambito portuale sono riservate in via esclusiva alle maestranze costituite in compagnie o gruppi portuali aventi personalità giuridica. L’esercizio, da parte delle compagnie portuali, delle operazioni portuali è subordinato a concessione da parte del capo del compartimento (v. compartimenti marittimi) o, ove costituito, dell’ente portuale (v. enti portuali). Recentemente la Corte di giustizia della Cee (sentenza del 10 dicembre 1991) ha censurato la situazione di monopolio a favore delle compagnie portuali, in quanto contrastante con le disposizioni in materia di concorrenza previste dal Trattato Cee. Il governo italiano, per adeguarsi alle disposizioni comunitarie, ha emanato un apposito decreto legge (più volte reiterato), ove si dispone l’abrogazione della norma del c. nav. con cui viene previsto il monopolio delle compagnie portuali. Ev inoltre stabilito che le compagnie portuali, previa trasformazione in s.p.a. o s.r.l., assumano l’esercizio delle operazioni portuali (v.), svolgendo tale attività in concorrenza con le altre imprese in possesso dell’apposita autorizzazione.


Comodato      |      Company


 
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