irrevocabilità dei provvedimenti giudiziali: qualità di specifiche ordinanze tassativamente previste dalla legge che non possono essere modificate o annullate dal giudice, o perche´ pronunciate sull’accordo delle parti, in materia sulla quale possono disporre, o perche´ dichiarate non impugnabili dalla legge, o ancora perche´ la legge predispone per esse uno speciale mezzo di reclamo. .
irrevocabilità del giuramento decisorio: regime cui è sottoposto il giuramento decisorio secondo il quale la parte che deferisce il giuramento alla controparte non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo. Può essere revocato finche´ la parte non dichiara di volerlo prestare o se il giudice modifica la formula proposta dalla parte. .
Irretroattività della legge penale | | | Iscom |