Enciclopedia giuridica

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Prestazioni accessorie



prestazioni accessorie alle servitù: v. servitù , prestazioni accessorie alle prestazioni accessorie.

prestazioni accessorie nella s.p.a.: sono le prestazioni, non consistenti in una somma di danaro, che l’atto costitutivo di una società di capitali (v.) o di una società cooperativa (v.) può imporre ai soci, o ad alcuni di essi, ulteriori rispetto al conferimento del socio (v. conferimento, prestazioni accessorie del socio di società di capitali e mutualistiche). Il c.c. stabilisce che la clausola statutaria che prevede tali prestazioni deve determinare il contenuto di questi, la durata, le modalità e il compenso, nonche´ le sanzioni per il caso di inadempimento, con clausole non modificabili senza il consenso di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2345, commi 1o, e 3o, c.c.). L’obbligazione di prestazioni accessorie non ha carattere personale, ma è inerente alle azioni sottoscritte del socio: essa deve essere menzionata nelle azioni (v. azioni di società ) alle quali è connessa (art. 2354 n. 5 c.c.); tali azioni devono essere necessariamente nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori (v.) (art. 2345, comma 2o, c.c.). Si discute se le prestazioni accessorie formino oggetto di un rapporto contrattuale di scambio, separato dal contratto di società , o se ineriscano allo stesso contratto di società . La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza propende per la seconda soluzione, sulla base delle seguenti considerazioni: a) per le modificazioni delle prestazioni accessorie è richiesto il consenso di tutti i soci, anche diversi da quelli tenuti alle prestazioni accessorie; b) le prestazioni accessorie ineriscono alle azioni e non sono trasferibili indipendentemente da esse.


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