Sono le prestazioni dovute al lavoratore dall’ente assicuratore nel caso di malattia professionale e infortuni sul lavoro (d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205). In tali casi, infatti, nell’ambito del sistema delle assicurazioni sociali (v.) obbligatorie, i lavoratori addetti a particolari lavorazioni potenzialmente pericolose sono tutelati nei confronti di eventi dannosi connessi allo svolgimento del lavoro, anche indipendentemente da colpa del datore di lavoro, mediante la corresponsione di trattamenti economici da parte dell’ente previdenziale competente.
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