La nozione di iniziativa economica, utilizzata dall’art. 41 Cost., rimanda linguisticamente alla nozione di impresa (v.), per le parentele lessicali tra iniziativa e intrapresa economica, che è alla radice del moderno concetto di impresa. Se la Costituzione si esprime in termini di iniziativa economica, ciò si spiega, soprattutto, per esigenze di intonazione del discorso costituzionale, attesa l’intrinseca efficacia legittimante della locuzione «iniziativa economica», capace di sottolineare sul piano linguistico quel momento «propulsivo» e «creativo» dell’attività dell’imprenditore che era presente nell’originario concetto di intrapresa e che l’odierno, oggettivato (come negli art. 43, 46 e 47, comma 2o, Cost.) concetto di impresa ha perduto (e che la cultura industriale odierna ricupera utilizzando la schumpeteriana qualificazione dell’imprenditore come «innovatore»). L’iniziativa economica è libera, proclama l’art. 41 Cost: questa è libertà dei privati di disporre delle risorse, materiali e umane; è , in secondo luogo, libertà dei privati di organizzare l’attività produttiva e, quindi, è libertà dei privati di decidere che cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre. Ev una libertà che presuppone il riconoscimento di altri diritti dei privati, alcuni dei quali costituzionalmente garantiti, come la proprietà privata (art. 42, comma 2o), anche nei mezzi di produzione (i «beni economici» di cui al primo comma); presuppone, più in generale, la libertà contrattuale, essendo il contratto, fondamentalmente, lo strumento mediante il quale l’imprenditore, da un lato, si procura la disponibilità delle risorse da utilizzare nel processo produttivo e, dall’altro, colloca il prodotto sul mercato; e presuppone, in particolare, la legittimità della alienazione della forza lavoro, ossia dello scambio prestazione di lavoro contro retribuzione (art. 36), cui consegue l’approvazione del prodotto sociale da parte del privato imprenditore. L’iniziativa economica non si esaurisce nell’esercizio del diritto di proprietà o della libertà contrattuale: è , rispetto a questi, un quid pluris, che è dato dalla utilizzazione congiunta di una somma di diritti e di libertà per l’esercizio di una attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Ev quel quid pluris che viene, tradizionalmente, espresso dal concetto di «intrapresa» o di «iniziativa» economica che caratterizza l’imprenditore rispetto al mero proprietario degli strumenti di produzione, come colui che «combina» i fattori della produzione per la creazione di nuova ricchezza, come l’«organizzatore» del processo produttivo (e all’imprenditore come a colui che presta «lavoro organizzativo» fa riferimento il c.c. negli art. 2060 e 2082) e come «attivatore» del sistema economico, altrimenti inerte. Del resto, l’imprenditore può non essere proprietario dei mezzi di produzione: può utilizzare, a proprio rischio, l’altrui ricchezza. Di qui il separato riconoscimento costituzionale della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica privata, la quale è libertà , riconosciuta ai privati, di svolgere quella specifica funzione economica che è la cosiddetta funzione imprenditoriale; ed è libertà dall’esercizio della quale trae la propria esistenza un definito ceto sociale, la cosiddetta classe imprenditoriale, le cui ragioni sono non solo storicamente ma, assai spesso, anche nell’esperienza attuale in conflitto con quelle della classe proprietaria. L’art. 41 Cost. pone limiti all’iniziativa economica, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (v.), oltre che con la libertà e la dignità umana (v. anche libertà , iniziativa economica economica).
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