La l. 12 giugno 1990, n. 146, configura la precettazione come un potere tipico degli organi cui è attribuito (presidente del Consiglio dei ministri o ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale). Ma ad essa si fa luogo solo quando, vi sia o no un codice di autoregolamentazione (v. autoregolamentazione del diritto di sciopero), vi siano o non clausole pattizie sulle prestazioni ritenute indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. sciopero nei servizi pubblici essenziali), esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, e ciò avvenga a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell’astensione collettiva dal lavoro. I titolari del potere esortano le parti a desistere dal comportamento che determina la situazione di pericolo e propongono un tentativo di conciliazione; se questo fallisce, le invitano ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia (v.) sull’insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili e sulle loro modalità di svolgimento. Se, malgrado tutto questo, permane la situazione di pericolo, sentite le autorità locali e (se possibile) di nuovo le parti, emanano l’ordinanza di precettazione, debitamente motivandola. Il contenuto di quest’ultima è diretto a garantire le misure indispensabili, contemperando l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. L’ordinanza, per altro, può anche imporre un semplice differimento dell’azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore (assieme ai treni, insomma, non restino fermi, contemporaneamente, anche gli aerei). Comunicata ai promotori dell’azione, alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi e alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati, affissa nei luoghi di lavoro, diffusa attraverso gli organi di stampa e la radiotelevisione pubblica, l’ordinanza può essere impugnata di fronte al Tar nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro. L’inosservanza della precettazione è sanzionata con misure esclusivamente amministrative (la sospensione dall’incarico per i preposti agli enti erogatori dei servizi e, per i lavoratori, il versamento d’una somma per ogni giorno di mancata ottemperanza) .
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