Sono eventi fortuiti della navigazione marittima (v. navigazione, pericoli eccettuati marittima), noti come excepted perils, che liberano il vettore marittimo (v. trasporto, pericoli eccettuati marittimo) di cose da responsabilità per inadempimento o ritardo nel trasporto marittimo, salvo che l’altra parte provi la colpa del vettore (art. 422 c. nav.). Tali eventi sono: la tempesta, i fatti di guerra, di pirateria, il sequestro giudiziario della nave, provvedimento dell’autorità, sciopero o serrata, atti o tentativi di assistenza o salvataggio. La prova della colpa del vettore produce la sua responsabilità anche in caso di pericoli eccettuati; trattasi solo di responsabilità limitata, in quanto il vettore marittimo non risponde del danno in misura superiore al valore della merce dichiarato dal caricatore al momento dell’imbarco; e non risponde affatto se la dichiarazione del caricatore (v.) era inesatta. Il regime dei pericoli eccettuati introdotto, per quanto riguarda i trasporti internazionali, dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, è stato recepito anche per i trasporti nazionali dall’art. 422, comma 2o, c. nav..
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