Enciclopedia giuridica

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Dirigenti di aziende industriali



contribuzione dei dirigenti di aziende industriali: l’obbligo contributivo è posto a carico sia del lavoratore, sia del datore, che è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte dovuta dai dirigenti. L’obbligo permane per l’intera durata del rapporto di lavoro, compresi quei periodi che nel regime generale soggiacciono a contribuzione figurativa (in occasione della sospensione del rapporto di lavoro). Per la retribuzione vale la definizione dell’art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153. Il termine di prescrizione della contribuzione è decennale e decorre dal momento in cui i contributi sono effettivamente dovuti. Non è prevista la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento una volta che l’obbligo si sia prescritto. Ev invece prevista la possibilità per il dirigente, che sospenda o anticipatamente cessi l’attività lavorativa, di proseguire volontariamente (con requisiti minimi di contribuzione effettiva versata o dovuta e non prescritta) il versamento dei contributi finalizzato al raggiungimento dei requisiti di anzianità necessari per ottenere il diritto alla pensione. Analoga facoltà è prevista anche per l’impresa quando al dirigente vengano conferite cariche sociali che implichino la perdita del requisito della subordinazione. In ipotesi di mancato versamento di contributi poi prescritti, il dirigente può inoltre (in presenza delle condizioni previste dal d.p.r. 22 marzo 1968, n. 536) ottenere il risarcimento dei danni dal datore inadempiente, obbligandolo a costituire in suo favore una rendita vitalizia. Il datore potrà provvedere anche di sua iniziativa. Possono essere riscattati su domanda e con onere a carico del dirigente il periodo relativo al corso di laurea, il lavoro prestato all’estero. Può altresì essere trasferita presso l’Inpdai (dopo 5 anni di iscrizione a tale istituto) l’anzianità maturata presso l’Inps (e viceversa qualora ne venga fatta richiesta all’Inpdai dal lavoratore che abbia perso la qualifica di dirigente industriale).

dirigenti di aziende industriali e qualificazione industriale delle aziende: ai fini dell’iscrizione all’Inpdai dei propri dirigenti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, erano considerate industriali le imprese o enti privati o pubblici esercenti le attività di cui ai punti 1 e 3 art. 2195 c.c., o attività a queste ausiliarie, o ancora le imprese assegnate o aggregate quali esercenti di attività industriali alla Cassa unica assegni familiari (art. 4 l. 15 marzo 1973, n. 44). Problemi di non poco conto sono sorti soprattutto a seguito della crescita progressiva di attività legate al settore terziario, non facilmente inquadrabili secondo i criteri tradizionali, con conseguente conflitto di attribuzioni tra Inps e Inpdai. Le incertezze hanno interessato ad es. le imprese di leasing (v.) di factoring (v.), le imprese di consulenza aziendale, e più in generale le imprese esercenti servizi, all’uopo distinti tra servizi industriali (attinenti secondo la giurisprudenza alla creazione di un risultato economico nuovo, non conseguente in via esclusiva alla circolazione o intermediazione di beni preesistenti) e non. Il problema classificatorio è stato poi affrontato dall’art. 4 della l. 9 marzo 1989, n. 88, che ha assegnato all’Inps il potere di classificare in via generale, con efficacia per tutti gli enti previdenziali (e ai soli fini previdenziali e assistenziali) le imprese, secondo le direttive fissate dalla legge (che introduce a riguardo il settore terziario, includendovi parte dei servizi). Si discute adesso circa i confini e i limiti effettivi del potere classificatorio dell’Inps (secondo alcuni non esclusivo).

prestazioni dei dirigenti di aziende industriali: anche la tutela previdenziale dei dirigenti industriali opera secondo il principio dell’automaticità . Il dirigente avrà quindi diritto alle prestazioni nonostante il mancato versamento dei contributi e qualora gli stessi non si siano prescritti. La pensione di vecchiaia spetta al dirigente, di norma, al compimento del 65o anno d’età (60 se donna), e consisterà in un trattamento pari a una percentuale calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo dell’attività lavorativa, soggetto a perequazione automatica. La pensione potrà essere goduta anche in costanza di un nuovo rapporto di lavoro, e sarà in tal caso ridotta (non però se nell’ambito del nuovo rapporto il lavoratore è inquadrato in una categoria diversa rispetto a quella dirigenziale). La pensione di anzianità viene corrisposta con il perfezionamento di trentacinque anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, ovvero di contribuzione volontaria, da trasferimento o da riscatto, in assenza di rapporto di lavoro subordinato. La pensione d’invalidità è corrisposta nell’ipotesi di riduzione permanente di almeno il 50% della capacità lavorativa per causa non dipendente da infortunio in servizio che abbia comportato l’abbandono del lavoro quale dirigente. Occorrerà l’iscrizione all’Inpdai o la posizione di contribuente volontario da almeno due anni dall’evento. L’accertamento è effettuato dall’Inpdai (o da una commissione medica nominata dall’ente in caso di contestazione). La prestazione è soggetta a revisione triennale (atta a verificare eventuali modifiche dello stato clinico) e comunque in qualsiasi momento l’interessato ne faccia richiesta. La pensione ai superstiti viene corrisposta al coniuge, ai figli (entro limiti di età diversamente stabiliti in relazione ai corsi di studio frequentati), anche naturali, a carico (in mancanza subentrano ascendenti e collaterali in condizioni di bisogno) nel caso di morte del soggetto protetto dovuta a infortunio per causa di servizio o comunque verificatasi in pendenza di rapporto (in tale seconda ipotesi occorrerà , accanto all’iscrizione all’Inpdai, almeno un biennio di anzianità contributiva).

tutela previdenziale dei dirigenti di aziende industriali: la tutela obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti è gestita dall’Inpdai (Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali). La tutela ha carattere speciale, cioè sostitutivo rispetto a quella generale apprestata dall’Inps per le altre categorie di prestatori di lavoro.


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