Enciclopedia giuridica

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Dirigenza pubblica

Il d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, ha ridefinito ruoli e funzioni della dirigenza pubblica, nell’ambito della riforma dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v. rapporto di lavoro, costituzione del dirigenza pubblica con le amministrazioni pubbliche). A tal fine si è innanzitutto provveduto a distinguere tra dirigenti e dirigenti generali (art. 15), a loro volta nettamente separati e distinti dagli organi di direzione politica. Questi ultimi, infatti, sono chiamati a definire obiettivi e programmi da attuare nonche´ a verificarne l’attuazione amministrativa (art. 14). Ai dirigenti (per i quali è minuziosamente disciplinata la nomina, gli incarichi e l’istituzione di un albo) compete invece la concreta gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. In relazione a tali compiti essi risultano peraltro responsabili non solo della gestione, ma anche dei relativi risultati; la loro opera, di conseguenza, non sarà più valutata alla stregua di un insieme di singoli atti, bensì come un’attività complessiva rivolta al conseguimento di un obiettivo. In tale logica, l’accertamento dei suddetti risultati viene rimesso ad appositi controlli e verifiche, in particolare con riguardo alla valutazione dei costi e dei rendimenti degli uffici. Conseguentemente il d.leg. n. 27 del 1993 ha previsto apposite sanzioni che possono arrivare sino al collocamento a disposizione o a riposo ovvero, per i soli dirigenti, al licenziamento secondo le disposizioni del c.c. e delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa (v. subordinazione, dirigenza pubblica nel rapporto di lavoro con un imprenditore). D’altro canto, la nuova disciplina ha cercato altresì di configurare il dirigente dell’amministrazione pubblica quale reale interlocutore nei confronti dei dipendenti e delle relative organizzazioni sindacali, in una logica, dunque, scambistica in linea con la riforma in senso privatistico e contrattuale del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche. Il dirigente assume in altre parole il ruolo che il datore di lavoro riveste nell’impiego privato; ad esso spetteranno conseguentemente i tipici poteri del datore di lavoro privato, da ricondurre nel più generale potere direttivo (v. imprenditore, potere direttivo dell’dirigenza pubblica). Sul versante sindacale, infine, è stata prevista un’apposita area di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale di ciascun comparto (art. 46).


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