Sono gli atti che compongono il processo civile. Sono posti in essere dalle parti (ad es.: l’atto di citazione), dal giudice (sentenze, decreti, ordinanze), dagli organi complementari del giudice e da tutti coloro che anche occasionalmente assumono un ruolo all’interno del processo civile. Mentre il contenuto degli atti può essere il più vario, la forma degli atti è stabilita dalla legge a pena di invalidità e, per gli atti per i quali non è disciplinata una forma determinata, il legislatore ha previsto che siano utilizzate le forme più idonee al raggiungimento dello scopo dell’atto.
forma degli atti processuali civili: il principio ispiratore degli atti processuali civili è quello di libertà della forma. Questo si concreta in una combinazione di fattori contenutistici e formali. Viene cioè ad avere rilievo, diversamente dal requisito della forma intesa e prevista per gli atti di natura sostanziale, anche il contenuto degli atti stessi. Per quanto riguarda gli elementi formali in senso stretto dell’atto, la forma scritta è praticamente l’unica ammessa, poiche´ quand’anche fosse dato rilievo dall’ordinamento ad una esternazione in forma orale, come nel caso di ricorso al conciliatore o al pretore per cause al di sotto delle seicentomila lire, la legge prescrive che di tale pronuncia si rediga verbale. Ev necessario l’uso della lingua italiana. Per consentire anche agli stranieri il diritto di difesa è prevista la nomina di un interprete e di un traduttore, che presta la sua opera sotto giuramento. Per quanto riguarda i requisiti di contenuto forma, ogni tipico atto di parte ed ogni provvedimento del giudice (ad es. l’atto di citazione o la sentenza) deve contenere specifici elementi contenutistici, tassativamente stabiliti dalla legge per ciascuno di essi.
inesistenza degli atti processuali civili: con questa nozione si intende una categoria ulteriore alla nullità . Si ha inesistenza dell’atto quando il vizio è tanto essenziale al punto di non potere essere sanato in alcun modo (un esempio è la sentenza priva della sottoscrizione del giudice).
nullità degli atti processuali civili: v. nullità , atti processuali civili dell’atto processuale.
vizi degli atti processuali civili: si ha vizio dell’atto ogniqualvolta non sia rispettata una forma prevista dalla legge e l’atto non ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Qualora il vizio impedisca un determinato effetto, l’atto può produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (c.d. conversione degli atti processuali civili). I vizi degli atti producono nullità (v.) degli stessi e si ripercuotono sugli atti successivi dipendenti. Di regola, gli atti viziati possono essere successivamente sanati dalle parti o dal giudice. Ciò non avviene solo quando il vizio configura la c.d. inesistenza dell’atto (v.).
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