Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Protesto



protesto di assegno bancario: è la contestazione solenne del rifiuto di pagamento di un assegno bancario (v.) da parte di un trattario dello stesso che solitamente è una banca. Il protesto protesto è condizione per agire in regresso verso i giranti e i loro avallanti: esso deve essere levato entro il termine di presentazione dell’assegno, pena la decadenza dall’azione di regresso (v. azione, protesto di regresso). Il protesto protesto è , invece, superfluo per agire in regresso verso il traente dell’assegno (art. 45, comma 2o, r.d. n. 1736 del 1933). L’esercizio dell’azione di regresso è , però , consentita senza necessità del protesto nei seguenti casi: a) il trattario abbia dichiarato di non voler pagare con dichiarazione scritta sull’assegno e indicante il luogo e il giorno della presentazione; b) una stanza di compensazione (v.) emette dichiarazione datata e attestante che l’assegno le è stato trasmesso in tempo utile, ma non è stato pagato (art. 45, comma 1o, r.d. n. 1736 del 1933). Il traente, i giranti e gli avallanti possono porre sul titolo la clausola senza spese o senza protesto, con l’effetto di dispensare il portatore dell’assegno dall’onere di levare protesto per esercitare il regresso. La clausola deve essere apposta sul titolo e sottoscritta (art. 48, comma 1o, r.d. cit.). Quando la clausola predetta è apposta dal traente, essa è efficace verso tutti i firmatari dell’assegno; se invece è apposta da un girante o da un avallante produce effetto solo rispetto a questi (art. 48 comma 3o, r.d. n. 1736 del 1933). Il protesto è levato con atto ricevuto da notaio o con atto dell’ufficiale giudiziario. Se nel comune in cui deve essere levato protesto mancano il notaio e l’ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal segretario comunale (art. 60, commi 1o,e 2o, r.d. n. 1736 del 1933). Il protesto può essere redatto in un atto separato, oppure può essere redatto sull’assegno, o sul duplicato o sul foglio di allungamento (v. foglio, protesto di allungamento). Se il protesto è redatto con atto separato, colui che lo ha levato deve indicare sull’assegno (o sul duplicato o sul foglio di allungamento) che è stato levato protesto, salvo che si sia dovuto levare protesto senza avere il possesso del titolo (art. 61, commi 1o, e 2o, r.d. n. 1736 del 1933). Il protesto deve essere levato contro il trattario o il terzo indicato per il pagamento nel luogo del pagamento: se non è noto il domicilio di costoro, il portatore può far levare protesto in qualsiasi località del luogo del pagamento (art. 62, commi 1o, e 2o, r.d. n. 1736 del 1933). Il protesto deve indicare: 1) la data; 2) il nome del richiedente; 3) l’indicazione del luogo in cui è stato levato e l’indicazione delle ricerche compiute per individuare il domicilio del trattario o del terzo sopraindicato; 4) l’oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte ottenute oppure i motivi per cui non si è ottenuta risposta; 5) la sottoscrizione del pubblico ufficiale che leva il protesto. Se il protesto è redatto in atto separato, deve contenere la trascrizione dell’assegno bancario (art. 63, commi 1o e 2o, r.d. n. 1736 del 1933).

protesto di cambiale tratta: il protesto protesto è la contestazione solenne, fatta da un notaio o da un ufficiale giudiziario, che il trattario non ha accettato la cambiale tratta (protesto per mancata accettazione) o che l’obbligato principale non ha pagato (protesto per mancato pagamento). Esso deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, nei comuni in cui manchino un notaio e un ufficiale giudiziario, dal segretario comunale (art. 68, commi 1o e 2o, r.d. n. 1669 del 1933). Il protesto può essere fatto con atto separato oppure può essere scritto sulla cambiale (oppure sul duplicato o sulla copia oppure sul foglio di allungamento); se il protesto è fatto con atto separato, deve essere fatta menzione sulla cambiale tratta (oppure sul duplicato o sulla copia oppure sul foglio di allungamento) (art. 69 commi 1o e 2o, r.d. 1669 del 1933). Il protesto deve essere levato nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo oppure, in mancanza, nei luoghi indicati dall’art. 44, comma 2o, r.d. 1669 del 1933 e contro le persone ivi indicate, anche se non presenti (art. 70, comma 1o, r.d. 1669 del 1933). Il protesto deve contenere: 1) la data; 2) il nome del richiedente; 3) l’indicazione dei luoghi in cui è fatto; 4) l’oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste e le risposte avute; 5) la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha levato il protesto. Se il protesto è fatto con atto separato questo deve contenere la trascrizione della cambiale tratta (art. 71 r.d. 1669 del 1933). Il traente può prescrivere, con clausola menzionata sul titolo, l’obbligo di levare protesto quale unica condizione per esercitare l’azione di regresso (v. azione, protesto di regresso). In mancanza di tale clausola il protesto può essere sostituito se il portatore lo consente, da una dichiarazione del trattario con la quale egli rifiuta l’accettazione o il pagamento: la dichiarazione, datata e sottoscritta, può essere scritta sulla cambiale (o sul foglio di allungamento) oppure su atto separato. Tale dichiarazione deve essere sottoposta a registrazione, altrimenti è inefficace.

dichiarazione sostitutiva del protesto: v. protesto di assegno bancario; protesto di cambiale tratta.

protesto di pagherò cambiario: v. protesto di cambiale tratta.

protesto per mancata accettazione: v. protesto di cambiale tratta.

protesto per mancato pagamento: v. protesto di cambiale tratta.


Protection & indemnity clubs      |      Protettorato


 
.