Enciclopedia giuridica

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Accrescimento

Ev previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione testamentaria non possa o non voglia accettare l’eredità : in tal caso la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare ). L’operatività dell’accrescimento è subordinata ad una serie di presupposti: 1) si ha solo quando non si possono realizzare, l’uno subordinatamente alla inoperatività dell’altro, la successione nel diritto di accettazione dell’eredità (art. 479 c.c.), la sostituzione (v. sostituzione, accrescimento testamentaria), la rappresentazione (v.); 2) si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest’ultimo caso però l’accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota); 3) nel caso di successione a titolo particolare l’accrescimento a favore dei collegatari si verifica se ad essi è stato legato lo stesso oggetto (art. 675 c.c.); 4) non è possibile l’accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l’accrescimento (art. 674, comma 3o, c.c.). L’accrescimento opera di diritto (art. 676 c.c.). Non essendovi i presupposti per l’accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall’onerato. Un fenomeno analogo può verificarsi anche nella successione legittima: ai sensi dell’art. 522 c.c., la parte di colui che rinunzia, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo diritto di rappresentazione..

acquisto in comune con patto di accrescimento: ricorre l’accrescimento quando più soggetti acquistano in comune pro indiviso (v. comunione, accrescimento volontaria) un determinato bene, con la clausola che nessuno di essi alienerà in vita la propria quota e con il patto espresso del diritto di accrescimento, per cui, verificandosi la morte di uno degli acquirenti, la quota dello scomparso viene trasferita ipso iure ai superstiti, per concentrarsi, in fine, in testa all’ultimo sopravvissuto, il quale ne potrà disporre senza alcuna limitazione. L’accrescimento è anche detto acquisto con clausola tontinaria. Si ritiene che l’accrescimento sia valido solo relativamente all’acquisto dell’usufrutto (v.) o di altri diritti reali (v.) che sono per loro natura limitati temporalmente, ma non nel caso di acquisto della proprietà . Si ritiene inoltre nulla, per violazione del divieto dei patti successori (v.) la clausola tontinaria stabilita con il solo accordodei coacquirenti, senza l’intervento dell’alienante

accrescimento nella donazione: ai sensi dell’art. 773, comma 2o, c.c., nel caso di donazione (v.) fatta congiuntamente a più donatari, è valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

accrescimento nella rendita vitalizia: se la rendita vitalizia (v. rendita, accrescimento vitalizia) è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (art. 1874 c.c.).

accrescimento nel legato di usufrutto: quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà (art. 678 c.c.).


Accreditif      |      Acque


 
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