Enciclopedia giuridica

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Acque



acque arcipelagiche: acque che intercorrono tra le diverse isole che compongono un arcipelago costituito a Stato e, quindi, definibile come Stato arcipelagico, in base alle condizioni per esso previste dalla Convenzione di codificazione del diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982, ed ancora non entrata in vigore. Sono sottoposte ad uno specifico regime giuridico. Su tali acque, che sono racchiuse da un sistema di linee di base arcipelagiche, lo Stato arcipelagico esercita la propria sovranità che si estende allo spazio aereo sovrastante, al suolo, al sottosuolo marino ed alle sue risorse. Tali acque differiscono sia dalle acque interne che dalle acque territoriali e la caratteristica che le differenzia risiede nel particolare tipo di passaggio inoffensivo che si ammette attraverso di esse: il c.d. passaggio arcipelagico e nel rispetto dei diritti di altri Stati derivanti da accordi preesistenti o concernenti consolidati interessi di pesca degli Stati confinanti.

consorzi fondiari per le acque: costituiscono forme di cooperazione organizzata tra proprietari fondiari aventi per scopo la regolazione dell’uso delle acque. Sono possibili tre forme di cooperazione: a) consorzi volontari tra proprietari di fondi vicini che vogliono riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui: in tal modo viene ad instaurarsi una comunione avente ad oggetto le acque stesse (artt. 918 – €“ 920 c.c.); b) consorzi coattivi per regolare il deflusso delle acque: l’autorità amministrativa, d’ufficio o su richiesta della maggioranza degli interessati, instaura coattivamente tra i proprietari solitari delle acque un vincolo associativo che darà luogo alla nascita, a seconda dei casi, di una persona giuridica privata, regolata dagli artt. 36 ss. c.c., o da una persona giuridica pubblica (art. 914 c.c.). Nel primo caso gli organi della persona giuridica si limiteranno a regolare il deflusso delle acque; nel secondo, potranno altresì provvedere all’espropriazione nei confronti dei vari proprietari, mediante il pagamento delle dovute indennità; c) consorzi coattivi per l’uso delle acque (art. 921 c.c.): è una forma di cooperazione che dà luogo alla costituzione coattiva, da parte dell’autorità amministrativa, di una persona giuridica, pubblica o privata, a seconda dei casi, che risulterà proprietaria esclusiva dell’acqua.

acque internazionali o libere: acque sottratte alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati il cui regime giuridico si sostanzia essenzialmente nel principio della libertà . Tale principio, a contenuto negativo, incontra l’unico limite nell’esplicazione della pari libertà di tutti i soggetti della comunità internazionale. Pertanto, rispetto a tali acque tutti gli Stati hanno eguale diritto ad esplicare i c.d. usi legittimi del mare: navigazione, sorvolo, pesca, sfruttamento delle risorse biologiche e minerali ecc. Per questi ultimi, tuttavia, è stato previsto dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare un sistema di sfruttamento parallelo che prevede la costituzione di una autorità internazionale dei fondali marini alla quale è assegnato il compito di vigilare affinche´ lo sfruttamento dei fondali internazionali sia condotto in modo conforme al principio del patrimonio comune dell’umanità che li regge. V. anche autorità internazionale dei fondali marini; fondali internazionali; libertà , acque dei mari; mare; navigazione, acque marittima; patrimonio comune dell’umanità .

acque interne: costituite sia dai fiumi, dai laghi e dai canali situati sul territorio di uno Stato, sia da quello spazio marino che si estende tra il tracciato delle linee di base, che costituisce il limite interno del mare territoriale, e la linea della costa di uno Stato. In questo secondo caso, gran parte delle acque acque sono costituite da porti e su di esse lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo completo ed incondizionato negli stessi termini in cui la esercita sul territorio, con il solo limite dell’esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere per atti e fatti puramente interni alla nave. Tale giurisdizione sarà legittimamente esercitabile solo nel momento in cui l’atto od il fatto compiuto a bordo abbia effetti esterni e produca, quindi, una turbativa sulla ordinata vita della comunità territoriale, legittimando in tal modo lo Stato costiero ad interferire nella competenza dello Stato della bandiera che altrimenti si afferma esclusiva. Per entrare nelle acque acque di uno Stato costiero le navi straniere devono chiedere ed ottenere una autorizzazione, in quanto ad esse non si applica il c.d. diritto di passaggio inoffensivo. L’art. 5, comma 2o, della Convenzione di Ginevra del 1958, sul mare territoriale e la zona contigua e l’art. 8, comma 2o, della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare determinano l’inclusione nelle acque acque di quegli spazi al di qua delle linee di base che precedentemente facevano parte del mare territoriale o dell’alto mare. Su tali spazi, tuttavia, diversamente dalle acque acque vere e proprie, gli altri Stati conservano il diritto di passaggio inoffensivo. V. anche linee di base; mare territoriale; porti.

acque private: sono le acque non pubbliche sottratte alla particolare disciplina che regola le acque pubbliche (v.). Le acque appartengono al proprietario del fondo su cui scorrono o nel quale vengono alla superficie; se si tratta di fondi rivieraschi, le acque che scorrono tra gli stessi appartengono, per metà, ai proprietari dei fondi, in base alla delimitazione della linea mediana tra i due fondi. Tecnicamente formano oggetto di proprietà non le acque, ma il flusso d’acqua, come è possibile argomentare dall’art. 812 c.c. che considera beni immobili le sorgenti e i corsi d’acqua. Il proprietario del fondo può utilizzare le acque in esso esistenti e può anche disporne a favore di altri; tuttavia, dopo essersene servito, deve permettere che le acque defluiscano sui fondi altrui perche´ altri possano servirsene. Il proprietario che utilizza le acque che limitano o attraversano il fondo, può utilizzare le acque per la irrigazione o per le attività industriali, ma è tenuto a restituire gli avanzi al corso ordinario, consentendo così ai proprietari dei fondi a valle di farne uso. I proprietari dei fondi a valle, a loro volta, non possono rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte (artt. 909, 910, 913 c.c.). In caso di controversia, l’autorità giudiziaria dovrà valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare (art. 912 c.c.).

acque pubbliche: sono i fiumi, i torrenti, i laghi. Hanno natura di beni demaniali (v. beni, acque demaniali), ed il carattere demaniale si estende all’alveo o letto del corso d’acqua. La disciplina delle acque acque è principalmente nel t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (e successive modifiche). L’art. 1 così le definisce: sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti o lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia solamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La legge non indica i caratteri che le acque devono avere per essere ritenute atte ad usi di pubblico interesse, ne´ indica quali siano gli usi da ritenersi tali: spettano alla autorità competente (Ministero dei lavori pubblici) la dichiarazione di natura pubblica e l’inserimento in appositi elenchi, tenuti in ogni provincia e soggetti ad approvazione con decreto del capo dello Stato. Contro l’iscrizione di acque in questi elenchi gli interessati possono fare ricorso (entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi nella Gazzetta ufficiale) ai tribunali delle acque, che hanno sede presso le Corti di appello di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari; questi costituiscono una giurisdizione speciale e sono competenti a giudicare le controversie riguardanti la demanialità delle acque, i limiti dei corsi e dei bacini, i diritti relativi alle derivazioni e utilizzazioni di acque acque, le occupazioni di fondi, le indennità conseguenti dall’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche o di bonifica, i risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera e da qualunque provvedimento emesso dalla P.A.. Contro le sentenze di questi tribunali è ammesso ricorso davanti al Tribunale superiore delle acque acque, con sede in Roma. Le acque che, per opera dell’uomo o naturalmente, provengono dal sottosuolo diventano acque acque quando rivestano un interesse per la collettività . La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, fatta eccezione per quelle termali o comunque regolate da leggi speciali, sono disciplinate dal titolo II del t.u. del 1933: il proprietario del fondo ha facoltà di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee per usi domestici, compresi l’innaffiamento di giardini ed orti e l’abbeveraggio del bestiame. Ove, anche in comprensori non soggetti a tutela, vengano scoperte acque che rivestano i caratteri di cui all’art. 1 del t.u. del 1933, l’autorità dispone l’iscrizione delle stesse nel registro delle acque acque e lo scopritore avrà un titolo di preferenza alla concessione. Se, invece, esse non presentino le suddette caratteristiche, il loro uso spetterà al proprietario del suolo, con l’obbligo dirimborso delle spese sostenute dallo scopritore.

acque storiche: acque rispetto alle quali lo Stato costiero vanta determinati titoli storici che si sostanziano essenzialmente nella occupazione storica di esse, e nel consolidamento nel tempo di tale situazione, quindi, la conseguita normalità e stabilità dell’esercizio dell’autorità e dell’attività dello Stato nel loro ambito. Le pretese fondate su titoli storici, che riguardano nella maggior parte casi di baie, tendono a sottoporre determinati spazi marini al regime delle acque interne e, conseguentemente, allo stesso regime di completa sovranità che vale per il territorio terrestre. Nelle acque acque interne le navi straniere non godono del diritto di passaggio inoffensivo. Ci sono però dei casi, anche se molto rari, in cui gli Stati rivendicano acque acque territoriali (ad esempio: il Golfo di Manar da parte di Sri Lanka) alle quali si applica, per contro, tale diritto di passaggio inoffensivo in favore della navigazione straniera. L’ammissibilità dell’istituto delle acque acque, con i suoi elementi costitutivi (esercizio dell’autorità statale dello Stato che le rivendica; durata nel tempo di tale esercizio; acquiescenza degli altri Stati) è ribadita dalla giurisprudenza internazionale recente e meno recente: Corte di giustizia centroacqueamericana, decisione del 9 marzo 1917, caso del Golfo di Fonseca; Corte internazionale di giustizia, sentenza del 18 dicembre 1951, caso delle pescherie angloacquenorvegesi; Corte internazionale di giustizia, sentenza del 24 febbraio 1982, caso della piattaforma continentale Libia/Malta. V. anche baie, acque storiche.

acque territoriali: v. linee di base; mare, acque territoriale.


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