Enciclopedia giuridica

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Acquiescenza



acquiescenza ai singoli atti del processo: attoacquiescenzamanifestazione di volontà dispositiva della parte interessata, di natura unilaterale e recettizia, che si concretizza in un’accettazione o rinuncia con la quale la parte si preclude la possibilità di porre in essere atti contestati o in contrasto con gli atti oggetto di acquiescenza. .

acquiescenza alla sentenza: accettazione espressa con comportamenti concludenti, manifestata dalla parte soccombente, di non avvalersi dell’impugnazione.

acquiescenza a testamento: v. testamento, conferma del acquiescenza.

acquiescenza e impugnazione incidentale tardiva: potere riconosciuto alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione, di proporre gravame anche quando per esse sia decorso il termine o sia fatta acquiescenza alla sentenza. (B. Ravenna).

acquiescenza e impugnazione parziale: devoluzione a un giudice di grado superiore della decisione su alcuni capi della sentenza; importa, ex lege e immediatamente acquiescenza ai capi non impugnati, non legati a quello impugnato da un vincolo di dipendenza necessaria. .

acquiescenza in diritto amministrativo: istituto abdicativo della tutela giurisdizionale consistente nell’accettazione di un provvedimento amministrativo da parte di un soggetto che abbia subito per effetto di questo la lesione di un proprio interesse sostanziale. L’acquiescenza può essere prestata in modo esplicito, rendendo un’apposita dichiarazione, o in modo implicito, compiendo atti chiari, univoci e concordanti che evidenzino in modo incontestabile la volontà dell’interessato di accettare il provvedimento, ovvero ponendo in essere comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di impugnarlo. Pur potendo l’acquiescenza concretarsi in un atteggiamento di mera inerzia da parte del soggetto leso, essa presuppone la libera determinazione di quest’ultimo; non può pertanto considerarsi acquiescente il comportamento di chi dia esecuzione ad un provvedimento amministrativo a causa del suo carattere esecutorio. Condizioni dell’acquiescenza sono l’esistenza giuridica dell’atto e l’attualità della lesione, dovendo essere rinvenibili i presupposti cui è subordinata la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Si ritiene generalmente non configurabile un’acquiescenza preventiva ad un provvedimento non ancora adottato: è solo a seguito del verificarsi della lesione che il soggetto può essere consapevole del pregiudizio subito e regolarsi di conseguenza. Si è altresì escluso che la richiesta di un provvedimento implichi necessariamente l’accettazione dello stesso. Dal punto di vista temporale, l’acquiescenza è configurabile solo allorche´ il comportamento adesivo si manifesti tra il momento della conoscenza dell’atto e quello della sua impugnazione: successivamente alla proposizione del ricorso è infatti necessaria un’esplicita rinuncia agli atti del giudizio (v. rinunzia). L’acquiescenza deve specificamente riguardare il provvedimento impugnabile; è quindi irrilevante l’eventuale accettazione di atti diversi, anche aventi contenuto analogo. .

acquiescenza internazionale: istituto mediante il quale si presta in modo espresso o tacito il proprio consenso all’affermazione di un diritto altrui o alla violazione di un diritto proprio. Si parla di acquiescenza acquiescenza soprattutto con riferimento a comportamenti concludenti di uno Stato e, in circostanze particolari, al suo silenzio, ai fini del riconoscimento giuridico di determinate situazioni di fatto. Elementi costitutivi dell’istituto sono, secondo la giurisprudenza internazionale, i seguenti: conoscenza, da parte del soggetto acquiescente, della situazione da riconoscere; conoscenza da parte dell’autorità competente ad obbligare internazionalmente lo Stato; un congruo periodo di tempo che non registri contestazioni alla predetta situazione da parte dello Stato riconoscente. V. anche estoppel.


Acquedotto      |      Acquis communautaire


 
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