Enciclopedia giuridica

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Integrazione del contratto



fonti di integrazione del contratto: il contenuto del contratto non è solo, come si esprime l’art. 1321 c.c., frutto dell’accordo delle parti: è , piuttosto, la risultante di una pluralità di fonti, una sola delle quali è l’accordo delle parti, e neppure la più importante nel caso del contratto con prezzo o altre clausole imposte dai pubblici poteri (o in quello, che è quasi sempre ricompreso nel precedente, dell’obbligo a contrarre). Il c.c. esprime questa pluralità di fonti del regolamento contrattuale allorche´ enuncia il generale principio secondo il quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto ne´ nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (art. 1374 c.c.). Sono così indicate quattro fonti del regolamento contrattuale: 1) la volontà espressa dalle parti; 2) la legge. Il che richiama, per un verso, le norme, anche dispositive, che compongono il cosiddetto contenuto legale del contratto, ossia le norme regolatrici dei diritti e delle obbligazioni delle parti, siano esse norme sul contratto in generale oppure norme relative al singolo tipo contrattuale; per altro verso si ricollega agli artt. 1339 e 1419, comma 2o, c.c., relativi all’inserzione automatica di prezzi, di clausole, di norme imperative (v. clausole, inserzione automatica di integrazione del contratto); 3) gli usi. Sono gli usi (v.) o consuetudini, di cui all’art. 8 prel.: valgono per le materie non regolate dalla legge e, nelle materie da questa regolate, solo se richiamati espressamente; 4) l’equità . Differisce sia dalla legge sia dagli usi perche´ non è , come questi, fonte di norme generali ed astratte: è la norma del caso concreto creata dal giudice negli eccezionali casi in cui la legge consente al giudice di crearla. Ma l’equità cui allude l’art. 1374 c.c. non è quella prevista dal c.p.c.: là si tratta di decidere la controversia sottoposta all’esame del giudice, anziche´ secondo il diritto, secondo il suo libero apprezzamento (artt. 113 ss. c.p.c.). Qui si tratta invece di concorrere a determinare il contenuto di un contratto: vengono in considerazione, fra gli altri, i casi di cui agli artt. 1349, comma 1o, c.c. (determinazione dell’oggetto del contratto in sostituzione del terzo che l’abbia omesso o l’abbia eseguito in modo manifestamente iniquo o erroneo) (v. arbitraggio), 1384 c.c. (riduzione della penale eccessiva) (v. clausola, integrazione del contratto penale), 1526 c.c. (attribuzione di un equo compenso o riduzione dell’indennità convenuta in caso di risoluzione della vendita a rate) (v. vendita, integrazione del contratto a rate con riserva di proprietà ), 2263, comma 2o, c.c. (determinazione della partecipazione del socio d’opera agli utili ed alle perdite: v. utili). Vanno anche considerati tutti i casi nei quali la legge, pur senza menzionare il criterio dell’equità, attribuisce al giudice il compito di integrare il contratto, come nel caso di cui all’art. 1183 c.c. (fissazione del termine per l’adempimento: v. tempo dell’adempimento) o in quello dell’art. 1331, comma 2o, c.c. (termine per l’esercizio dell’opzione: v. opzione), o come nei casi di cui agli artt. 1657, 1709, 1733, 1755, comma 2o, 2225, 2233, comma 1o, c.c., relativi alla determinazione giudiziale, nel silenzio del contratto e in mancanza di tariffe professionali, del corrispettivo dell’appaltatore, del mandatario, del commissionario, del mediatore, del prestatore d’opera manuale e di quello intellettuale. Tra le diverse fonti del regolamento contrattuale l’art. 1374 c.c. stabilisce una gerarchia: usi ed equità assumono carattere suppletivo; valgono solo in mancanza della volontà espressa dalle parti o di disposizioni di legge. Il carattere suppletivo degli usi rispetto alla legge è coerente con il ricordato art. 8 prel.; quanto alla volontà delle parti, questa prevale sugli usi per la evidente considerazione che le norme consuetudinarie non hanno mai natura imperativa e sono sempre derogabili per accordo fra le parti. In rapporto all’equità bisogna dire che il suo carattere suppletivo è solo normale, sussistendo casi nei quali, come nel caso della riduzione equitativa della penale eccessiva (art. 1384 c.c.), il giudice è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere correttivo dell’autonomia privata. Alla gerarchia enunciata dall’art. 1374 c.c. la più antica dottrina sovrapponeva una diversa gerarchia, che collocava al vertice la volontà delle parti, in posizione sovraordinata rispetto alla legge, anch’essa concepita come suppletiva della volontà contrattuale. Questo retaggio dell’antico dogma della volontà , cui la giurisprudenza ha talvolta prestato adesione, ha ormai esaurito la propria capacità persuasiva. Significativa conseguenza che si faceva derivare dall’antica visione era l’inapplicabilità delle norme, anche imperative, emanate successivamente alla conclusione del contratto, che non potevano dirsi conosciute dai contraenti ne´ , di conseguenza, volute da essi. Il punto è che la legge è dall’art. 1374 c.c. concepita come autonoma fonte del regolamento contrattuale, concorrente con la volontà delle parti su un piano di parità : essa vincola i contraenti indipendentemente dal fatto che costoro la conoscessero al momento del contratto. Più generale conseguenza che deriva dalla concezione del contratto accolta dall’art. 1374 è che la violazione delle norme di legge o consuetudinarie e delle determinazioni equitative del giudice dà luogo a responsabilità contrattuale (v. responsabilità , integrazione del contratto contrattuale), non già extracontrattuale (v. responsabilità, integrazione del contratto extracontrattuale). Chi le viola ha violato il contratto, non già la legge o l’uso o il provvedimento del giudice.

qualificazione del contratto e integrazione del contratto: v. qualificazione, integrazione del contratto del contratto.


Integrazione      |      Integrità fisica


 
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