Ev soccombente quella parte processuale la quale sia destinataria di statuizioni giudiziali a se sfavorevoli. E la soccombenza è quella situazione in cui viene a trovarsi il soccombente. Si ritrova in capo all’attore quando il giudice rigetta integralmente la domanda (soccombenza totale) o la rigetta in parte (soccombenza parziale). Viceversa si ritrova in capo al convenuto nel caso di totale accoglimento della domanda attorea o di parziale accoglimento della stessa (soccombenza totale e parziale). Le statuizioni sono formalmente sfavorevoli nei casi summenzionati. Sono materialmente sfavorevoli quando, pur non rispettando la geometria accoglimentosoccombenzanon accoglimento, sono idonee a creare situazioni oggettivamente sfavorevoli per la parte (ad es: richiesta di divorzio che porta a conseguenze disastrose per la parte richiedente e formalmente vittoriosa).
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