Enciclopedia giuridica

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Opposizione di terzo

Mezzo straordinario di impugnazione con il quale un soggetto si oppone ad una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, resa tra altri soggetti, quando pregiudichi i suoi diritti.

opposizione di terzo ordinaria: rimedio attraverso il quale il terzo può , senza limiti di tempo, difendere la sua posizione pregiudicata da una sentenza passata in giudicato o divenuta esecutiva, resa inter alios, sia quando il suo diritto risulti incompatibile ed autonomo rispetto all’oggetto della pronuncia, sia quando è parimenti incompatibile, ma connesso per pregiudizialità , con quello che fu giudicato dalla pronuncia medesima. Non sono legittimati a proporre l’opposizione ordinaria i terzi ai quali la legge estende in via di eccezione l’autorità della cosa giudicata (primi fra tutti quelli indicati nell’art. 2909 c.c.); coloro che possono proporre l’opposizione revocatoria ex art. 404 c.p.c., con la sola eccezione dell’avente causa se il suo atto di acquisto fu trascritto prima della trascrizione della domanda proposta nei confronti del suo dante causa; ed infine coloro che furono parti in base a una procura risultata apocrifa.

procedimento di opposizione di terzo: l’opposizione di terzo si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con le stesse forme prescritte per il giudizio avanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi dell’art. 613 c.p.c., anche l’indicazione della sentenza impugnata, e, nell’ipotesi di opposizione revocatoria, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, con la relativa prova. La domanda deve essere proposta nei confronti di tutte le parti fra le quali fu pronunciata la sentenza. Qualora l’opposizione venga accolta, la decisione impugnata è annullata per quanto necessario alla tutela del terzo, lasciando immutata la restante parte, pienamente efficace ed operante tra le parti; nel caso invece di dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità o di reiezione della domanda per infondatezza, il giudice condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria. La sentenza che pronuncia sull’opposizione di terzo è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione che erano ammissibili contro quella oggetto dell’impugnazione.

opposizione di terzo revocatoria: si tratta di una particolare forma di opposizione concessa ai creditori ed agli aventi causa del soccombente, come tali non legittimati all’opposizione di terzo ordinaria, quando la sentenza è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. L’opposizione deve essere proposta nel termine di giorni 10 se la sentenza impugnata è stata emessa dal conciliatore, oppure di 30 giorni se si tratta di decisioni del pretore, del tribunale o della corte, termine che inizia a decorrere dalgiorno della scoperta del dolo o della collusione.


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