Ev l’istituto volto, nell’ambito del processo di cognizione, a consentirne la prosecuzione in tutti quei casi in cui lo stesso abbia subito un interruzione, in senso tecnico ex artt. 299 ss. c.p.c. o in senso lato a causa di questioni di competenza (v.), della mancata costituzione delle parti (v.), della cancellazione della causa dal ruolo (v.), e per ogni altra causa prevista dalla legge. La riassunzione avviene mediante comparsa formata a norma dell’art. 125 disp. att. c.p.c., dalla parte più diligente e notificata alle altre parti del processo. In caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, si determina l’estinzione del processo (v.), tenendo presente che l’istituto trova applicazione anche all’interno del procedimento di esecuzione forzata.
riassunzione nel processo amministrativo: atto d’impulso processuale che, compiuto entro i termini e con le modalità previste dal legislatore, consente la prosecuzione del processo, impedendone l’estinzione, quando ne sia stata dichiarata l’interruzione o la sospensione. Per tutti i casi di interruzione la riassunzione deve avvenire entro il termine perentorio di sei mesi, con atto notificato a tutte le parti in causa (art. 24 l. n. 1034 del 1971). Se il processo è sospeso a causa della proposizione della querela di falso, terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria (art. 43 reg. proc. n. 642 del 1907). Per gli altri casi di sospensione, il legislatore non prevede espressamente alcun termine, con la conseguenza che rileva, ai fini dell’estinzione del processo, l’inerzia delle
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