Ev una delle cause di estinzione del reato più frequentemente applicate; il c.p. contempla due tipi di oblazione, una ex art. 162 c.p. (c.d. oblazione comune), e l’altra, introdotta dalla l. n. 689 del 1981 con l’art. 162 bis (c.d. oblazione speciale).
oblazione comune: bisogna innanzitutto precisare che questo tipo di oblazione non va confusa ne´ con l’oblazione in via amministrativa (che si esegue presso l’Autorità amministrativa), ne´ con l’oblazione in via breve contemplata dal codice della strada e da alcune leggi finanziarie. L’oblazione oblazione (detta anche giudiziale) può applicarsi, in base all’art. 162 c.p. a condizione che: a) si tratti di una contravvenzione per la quale sia prevista la sola pena dell’ammenda (di qualunque importo); b) che il contravventore presenti domanda di ammissione all’oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna; c) che il contravventore adempia all’obbligo. In presenza di queste condizioni, l’oblazione si applica automaticamente, ed il reato si considera estinto.
oblazione speciale: condizione generale richiesta perche´ il soggetto sia ammesso, su domanda, al beneficio, è che si tratti di contravvenzione punita con la pena alternativa all’arresto o dell’ammenda; inoltre l’applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. I termini per la presentazione della domanda sono gli stessi dell’oblazione comune, con la possibilità però di riproposizione prima della discussione finale del dibattimento di primo grado. D’altro canto, sono previste vere e proprie ipotesi di esclusione del beneficio per la recidiva reiterata, per l’imputato dichiarato contravventore abituale oppure delinquente o contravventore professionale, ed inoltre nell’ipotesi che permangono conseguenze dannose o pericolose del reato che siano eliminabili da parte del contravventore. La somma che il contravventore è eventualmente ammesso a pagare corrisponde alla metà del massimo dell’ammenda prevista ex lege, oltre alle spese del procedimento. Le critiche all’oblazione oblazione sono state numerose e soprattutto rivolte alla discrezionalità del sistema previsto, che in pratica affida al giudice il compito di depenalizzare a piacere reati spesso anche di una certa gravità .
oblazione tributaria: alcune delle violazioni di carattere formale contestate con il processo verbale di constatazione (v.) sono estinguibili pagando, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, con versamento diretto in esattoria, una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria applicabile. A tal proposito occorre pertanto che le sanzioni siano indicate nel processo verbale medesimo. Si tratta della c.d. definizione per via breve, di cui è evidente il parallelismo con l’istituto penalistico dell’oblazione delle contravvenzioni: infatti il pagamento del sesto della pena pecuniaria, e l’implicita rinuncia a sollevare contestazioni, precludono all’Amministrazione finanziaria di irrogare la pena al contribuente.
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