Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Depenalizzazione

Depenalizzare significa trasformare un fatto previsto dalla legge come illecito penale, in illecito amministrativo. Si tratta di reati che tutelano interessi non facilmente conciliabili con la Costituzione o anche interessi costituzionalmente non rilevanti o anacronistici rispetto alla realtà sociodepenalizzazioneculturale attuale. Infatti l’ambito naturale del diritto penale è quello della tutela dei valori costituzionalmente significativi contro fatti di elevata offesa, mentre quello dell’illecito amministrativo riguarda la tutela dei beni costituzionalmente non incompatibili oppure la tutela anticipata o l’offesa di minore gravità di beni costituzionali.

depenalizzazione e legislazione del lavoro: con tale espressione viene indicato un fenomeno di progressiva compressione dell’area penalmente rilevante in materia di tutela del lavoro e della previdenza sociale. Venute meno le ragioni storiche della smisurata proliferazione legislativa di illeciti penali (arretratezza dei trattamenti economicodepenalizzazionenormativi dei lavoratori, latitanza dei sindacati dai luoghi di lavoro ecc.), si rileva più che mai auspicabile, sia pure in maniera non indiscriminata, reprimere gli illeciti del datore di lavoro ricorrendo a sanzioni extradepenalizzazionepenali. In materia di previdenza sociale la l. n. 689 del 1981 ha convertito in illeciti amministrativi tutti i reati inerenti al settore assicurativodepenalizzazioneprevidenziale e per i quali era prevista la sola pena dell’ammenda (art. 35, comma 1o). In materia di tutela del lavoro la l. n. 499 del 6 dicembre 1993 ha poi delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria. Tra i criteri direttivi è prevista la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie ad esclusione dell’illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione stessa e di tutti i reati in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio, ad esclusione di quelli concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psicofisiche. La delega ha ricevuto attuazione, fino ad ora, con il d.leg. 24 marzo 1994, n. 211, e con il d.leg. 9 settembre 1994, n. 566. Altre misure di depenalizzazione si trovano nella l. 28 dicembre 1993, n. 561.


Denuntiatio      |      Deporto


 
.