La latitanza, ai sensi dell’art. 296 c.p.p., è lo stato in cui si viene a trovare colui il quale volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora a un ordine con cui si impone la carcerazione. La latitanza viene dichiarata mediante un provvedimento del giudice (che designa anche un difensore d’ufficio qualora il latitante non ne abbia uno di fiducia) nel momento in cui la persona destinataria della misura restrittiva della libertà personale risulti, dal verbale di vane ricerche, non rintracciata. La revoca della latitanza prescinde invece da un provvedimento del giudice e si verifica per legge qualora il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’art. 299 c.p.p. o abbia altrimenti perso efficacia, ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso. Al latitante è ad ogni effetto equiparato l’evaso.
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