A norma dell’art. 16, comma 2o, Cost., i cittadini sono liberi di lasciare il territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge. La previsione di obblighi può essere giustificata solo in funzione di tutela della posizione di libertà del cittadino nel nostro ordinamento. Non si applicano alla libertà di espatrio i limiti di sanità e sicurezza previsti dall’art. 16, comma 1o, Cost., ne´ si può affermare l’esistenza dell’obbligo di munirsi del passaporto. Il rilascio del passaporto, avente la funzione di attestare l’inesistenza di condizioni ostative all’espatrio, o di altro documento che la legge ritiene equipollente, si configura come atto dovuto per le autorità amministrative competenti, mentre il possesso di esso costituisce un onere per l’espatriando al fine di entrare in altri paesi. La libertà di espatrio è inoltre presupposto essenziale della libertà di emigrazione, riconosciuta all’art. 35, ultimo comma, Cost., salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale. La possibilità di limitazioni nell’interesse generale si giustifica in ordine all’esigenza di tutela del lavoro italiano all’estero, realizzata soprattutto attraverso accordi internazionali, e quindi alla valenza socio economica di tale diritto. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il lavoratore di emigrare liberamente, senza dover rispettare gli obblighi previsti dalla legge e senza avvalersi però delle eventuali facilitazioni, esercitando la più generale libertà di espatrio prevista dall’art. 16, comma 2o, Cost..
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