Enciclopedia giuridica

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Esperimento giudiziale

Consiste nella riproduzione dinamica di un dato fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto, per accertarne le modalità . Tale mezzo di prova può essere disposto dal giudice con ordinanza revocabile in ogni stato e grado del giudizio. V. anche ispezione.

esperimento giudiziale nel processo penale: si tratta di un mezzo di prova finalizzato a dimostrare la veridicità o quanto meno la verosimiglianza di un avvenimento. Per effettuarlo si sperimenta la ripetizione dell’accadimento in questione, riproducendo, per quanto risulta possibile, la situazione originaria e le medesime modalità di svolgimento del fatto in parola (art. 218 c.p.p.). Nel disciplinarlo il nuovo c.p.p. non ha introdotto novità di rilievo affidando all’ordinanza che lo dispone ed ai provvedimenti che ne regolano lo svolgimento le chanches per una buona riuscita dell’esperimento. Secondo quanto disposto dal comma 4o dell’ art. 219 c.p.p. è peraltro necessario che l’esperimento si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o della sicurezza pubblica. L’esperimento giudiziale è collocato nel dibattimento e ne diventa perciò scontata la pubblicità : la sua esecuzione è diretta dal giudice, nel rispetto degli interessi delle persone coinvolte e senza pregiudicare, come già visto, esigenze di ordine pubblico. La sua documentazione, oltre che nel verbale, può essere effettuata tramite riproduzioni cinematografiche e di altro tipo, in modo da rendere possibile la sua completa acquisizione probatoria e rivalutabilità nei successivi gradi di giudizio. Eventualmente può rendersi necessaria l’opera di un esperto per la ripetizione dell’accadimento e per l’esecuzione di determinate operazioni (art. 219, comma 1o). Il riferimento è evidentemente all’ipotesi di cui siano necessarie particolari competenze o abilità per riprodurre il fatto oggetto dell’esperimento giudiziale. Si ritiene che il provvedimento di designazione dell’esperto possa essere adottato anche d’ufficio dal giudice, sebbene l’esperimento giudiziale di regola debba essere disposto solo a richiesta di parte (salvo quanto disposto ex art. 507 c.p.p.).


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