Ev la partecipazione di un terzo in un processo amministrativo già pendente. Istituto che è poco approfondito dalla scienza processualintervento nel processo amministrativoamministrativa, anche perche´ gli unici riferimenti normativi sono costituiti dall’art. 22, comma 2o, l. n. 1034 del 1971 (istituzione Tar) e dall’art. 37, r.d. n. 642 del 1907 (regolamento Consiglio di Stato). Perciò , anche la giurisprudenza frequentemente fa ricorso all’istituto dell’intervento qual è disciplinato dal c.p.c.. Essendo il processo amministrativo un processo d’impugnazione di atti o provvedimenti dei quali si chiede il parziale o totale annullamento da parte dei destinatari che lamentano la lesione della propria situazione giuridica soggettiva, non è possibile riscontrare tutte le forme d’intervento note nel processo civile. In particolare, non sono configurabili l’intervento su istanza di parte, ne´ quello coatto per ordine del giudice, ma solo quello volontario, ossia rimesso alla volontà del terzo, ed espresso nella forma adesiva, ossia aderendo alle ragioni di una delle parti in causa, con l’esclusione di quello principale e di quello litisconsortile (v. intervento nel processo amministrativo litisconsortile). (Cosentino).
intervento nel processo amministrativo ad adiuvandum: il terzo interviene nel processo per sostenere la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, al fine di godere degli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso. La possibilità che l’esito del ricorso si ripercuota anche sulla sfera giuridica del terzo dipende, normalmente, dal rapporto esistente tra quest’ultimo ed il ricorrente. Il terzo può essere legato al ricorrente da un vincolo reale od obbligatorio. Ev ammesso, ad esempio, l’intervento dei soci di una società quando siano stati presi provvedimenti che potrebbero compromettere la vita stessa della società, oppure quello dell’acquirente di un terreno nel giudizio promosso dal venditore contro un diniego di licenza edilizia ecc.. (Cosentino).
intervento nel processo amministrativo ad opponendum: il terzo interviene nel processo per contrastare il ricorso e conseguirne il rigetto. Il suo interesse non deve necessariamente coincidere con quello dell’amministrazione resistente o di eventuali controinteressati. I casi di ammissibilità di questo tipo di intervento sono più numerosi rispetto a quelli dell’intervento ad adiuvandum. L’intervento nel processo amministrativo intervento nel processo amministrativo è riconosciuto sia al titolare di un interesse collegato a quello dell’amministrazione resistente o di qualche controinteressato già costituito in giudizio, sia al titolare di un autonomo interesse al mantenimento dell’atto impugnato. In questo caso, il terzo sarebbe uno dei possibili controinteressati al quale il ricorso non è stato notificato ne´ per iniziativa del ricorrente ne´ su ordine del giudice ma che è comunque venuto a conoscenza dell’impugnazione dell’atto e vuole contrastarne l’istanza di annullamento. Un’ipotesi di intervento nel processo amministrativo intervento nel processo amministrativo è quella dei partecipanti ad un concorso pubblico quando siano stati impugnati il bando o gli atti prima della nomina dei vincitori; altro caso è quello del proprietario di un terreno posto nelle vicinanze di quello di un’industria quando sia stato impugnato l’atto che obbliga l’industria ad osservare norme antiintervento nel processo amministrativoinquinamento. (Cosentino).
ammissibilità nell’intervento nel processo amministrativo: il terzo è ammesso ad intervenire nel processo in qualunque fase esso si trovi. Il problema della ammissibilità dipende solo dalla natura dell’interesse fatto valere dal terzo. Certamente, non può intervenire il titolare di un interesse analogo o equivalente a quello del ricorrente, c.d. cointeressato (v. cointeressati), in quanto, altrimenti, sarebbero facilmente eludibili i severi termini di decadenza per la proposizione del ricorso. Si ritiene allora ammissibile l’intervento di chi, non essendo diretto destinatario del provvedimento, abbia un interesse legittimo non direttamente soddisfatto o leso dall’atto impugnato, ma indiretto, accessorio, collegato, in senso favorevole (c.d. intervento adesivo dipendente) o contrario, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente. (Cosentino).
intervento nel processo amministrativo in appello: può essere ad adiuvandum o ad opponendum ed è ammesso da parte di chi, non intervenuto in primo grado, sia titolare di un interesse di fatto che potrà risentire degli effetti riflessi derivanti dall’emanazione della decisione del Consiglio di Stato. Sono pertanto esclusi coloro i quali, essendo direttamente interessati, avrebbero dovuto proporre ricorso in primo grado contro il provvedimento oggetto del giudizio, ovvero avrebbero dovuto proporre appello in via principale. (Cosentino).
intervento nel processo amministrativo litisconsortile: non è ammesso nel processo amministrativo l’intervento litisconsortile in parte actoris, in quanto il terzo farebbe valere un interesse autonomo e nello stesso tempo coincidente con quello del ricorrente. Costituirebbe, pertanto, una violazione dei modi e dei termini d’impugnazione dell’atto ritenuto illegittimo. Di litisconsorzio si può parlare, semmai, nei casi di ricorso collettivo o di riunione di ricorsi. Ev invece ammissibile l’intervento litisconsortile ad opponendum, in quanto la posizione del terzo coincide con quella del controinteressato. Perciò , questo tipo d’intervento è anche detto improprio, perche´ equivalente alla costituzione in giudizio del controinteressato. (Cosentino).
intervento nel processo amministrativo principale: è la forma d’intervento tipica del processo civile e ricorre quando il terzo fa valere in giudizio un diritto proprio nei confronti di tutte le parti. Lo stesso intervento non è configurabile nel processo amministrativo dove le posizioni sono ben delineate, essendo volte all’eliminazione o alla conservazione dell’atto impugnato, per cui, non potendo assumere una posizione che escluda entrambe le conclusioni, il terzo interveniente può solo far valere altri interessi per sostenere le ragioni della validità o annullabilità dell’atto stesso. (Cosentino).
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