regime giuridico dell’antartide: territorio polare (Polo Sud) che, anche se a termini del diritto consuetudinario è retto dal principio della libertà , possiamo definire sotto regime internazionale e, quindi, internazionalizzato, nel senso che per esso vige un complesso di norme convenzionali che ne disciplina l’utilizzazione. Rispetto all’antartide sono state avanzate pretese di sovranità (Argentina, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Gran Bretagna e Norvegia), in base alla c.d. teoria dei settori, che sono state costantemente respinte dalla Comunità internazionale in quanto frutto di mire colonialistiche. Il particolare regime cui è sottoposto è istituito dal Trattato di Washington del 1o dicembre 1959 che sancisce i seguenti principi: libertà di ricerca scientifica per ogni Stato nel territorio con obbligo di notifica delle spedizioni (art. II); sottoposizione dei membri delle spedizioni di ricerca alla sovranità dello Stato cui appartengono (art. VIII); divieto di svolgere esperimenti nucleari (art. V) e, comunque, attività di carattere militare (art. I). Detto regime speciale è completato dalla Convenzione del 1o giugno 1972, per la protezione delle foche dell’antartide e dalla Convenzione del 20 maggio 1980 sulla conservazione delle risorse marine. V. anche Artide; settori, teoria dei antartide.
risorse dell’antartide: l’Assemblea generale delle N.U., con la Risoluzione n. 40/156 del 21 gennaio 1986 ha dichiarato le risorse del Continente patrimonio comune dell’umanità . Lo sfruttamento delle risorse minerarie del Continente era disciplinato dalla Convenzione di Wellington del 1988 (d’altronde non entrata in vigore) che è stata più di recente sostituita dal Protocollo di Madrid del 1991, non ancora in forza. Quest’ultimo ha introdotto una moratoria di 50 anni per lo sfruttamento delle risorse minerarie, prevedendo comunque, vista la fragilità dell’ecosistema antartico, che qualsiasi attività di sfruttamento da condurre in antartide sia sottoposta a meccanismi di valutazione di impatto ambientale.
Anstalt | | | Antefatto non punibile |