Figura vigente nel diritto del Principato del Liechtenstein. Si tratta di una sorta di fondazione di impresa dotata di personalità giuridica. Essa può essere costituita da una sola persona, il fondatore, il quale è qualificato come organo supremo dell’anstalt e può , in ogni momento, modificarne lo statuto, come può nominare e revocare gli amministratori e impartire loro istruzioni sulla gestione dell’impresa. La disciplina dell’anstalt consente la creazione di società ombra, che possono operare anche in Italia in quanto persone giuridiche straniere che beneficiano, a condizione di reciprocità, degli stessi diritti attribuiti alle persone giuridiche italiane. In tal senso è la maggioranza della giurisprudenza; ma la Cassazione ha ritenuto applicabile, in deroga alla disciplina dell’anstalt, l’art. 2362 del c.c. al fondatore unico di un anstalt insolvente.
trattamento fiscale dell’anstalt: la figura dell’anstalt è sconosciuta all’ordinamento giuridico italiano e ciò ha creato in un primo momento non pochi imbarazzi alla giurisprudenza che si poneva di fronte ad essa nel tentativo di stabilirne il trattamento fiscale. Successivamente si è consolidato l’orientamento di considerarli soggetti passivi dell’Irpeg (v.), e precisamente enti commerciali o non commerciali (v. enti commerciali; enti non commerciali) a seconda della natura dell’oggetto sociale.
Annullamento | | | Antartide |