Ev il patrimonio materiale e immateriale, mobile o immobile, in proprietà di una persona morale ecclesiastica, ossia il patrimonio temporale su cui la Chiesa esercita la propria autorità , assoggettandolo al proprio ordinamento e dunque alla propria sfera di influenza giuridica, posto il rilievo del fine (soprannaturale) cui è destinato, o del carattere sacro di cui è depositario. Il Codex Juris Canonici, descrive come bona temporalia ecclesiastica tutti i beni della Chiesa universale (can. 1257 §1). Gli Istituti diocesani di sostentamento del clero sono gli attuali enti detentori del patrimonio già appartenente agli enti beneficiali estinti (can. 1274).
controlli canonici sul patrimonio ecclesiastico: l’assoggettamento ai controlli dell’autorità ecclesiastica di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dal rappresentante legale dell’ente, e in particolare di tutti gli atti che possono produrre danno al patrimonio di enti ecclesiastici (cann. 1295 e 1273), è prevista dall’art. 7.5 della l. 25 marzo 1985. Di regola i patrimonio ecclesiastico patrimonio ecclesiastico riguardano gli Istituti di sostentamento del clero, e si sostanziano in autorizzazioni del Vescovo o della Santa Sede, a seconda dell’entità di valore o della natura del bene oggetto di contrattazione. Diverso è il sistema civile: l’art. 831 c.c. statuisce infatti che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del c.c., in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. I provvedimenti canonici che descrivono gli atti qualificabili come eccedenti l’ordinaria amministrazione, sono tuttavia soggetti ad un sistema pubblicitario anomalo attuato tramite comunicazione della Cei al Ministero dell’interno, in deroga al sistema comune della iscrizione nei pubblici registri. L’Accordo 18 febbraio 1984 ha accolto la tesi della rilevanza civile dei controlli canonici, operando un rinvio formale alle disposizioni canoniche che regolano la materia. Un esplicito richiamo è operato all’art. 36 l. n. 222 del 1985 per alienazioni e atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti da Istituti di sostentamento del clero; nello stesso testo è richiamato il can. 1295, dal cui disposto si ricava la nozione di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, quale alienazione o qualunque altro affare che intacchi il patrimonio delle persone giuridiche peggiorandone la condizione. Tale rilevanza civile è confermata dalla subordinazione ad analogo regime di pubblicità per enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e per persone giuridiche private.
controlli statuali sul patrimonio ecclesiastico: sono, dopo la riforma del sistema beneficiale che ha escluso il controllo statale sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (prima giustificato dall’erogazione del supplemento di congrua), ristretti al settore degli acquisti dei beni immobili, eredità e legati da parte di enti ecclesiastici (art. 17 c.c.). Essi si sostanziano nei procedimenti di autorizzazione agli acquisti, di competenza del prefetto (v.).
conversione del patrimonio ecclesiastico: il Protocollo addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 n. 3, lett. a, afferma che: la Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, confermando il principio del 1929 sulla non obbligatorietà degli enti ecclesiastici alla conversione dei beni immobili, ed aggiungendo che lo smobilizzo a favore della circolazione dei beni può essere disposto solo per particolari ragioni, e comunque esclusivamente a seguito della conclusione di un accordo che precluda l’imposizione unilaterale di tali misure. .
estinzione del patrimonio ecclesiastico: la patrimonio ecclesiastico patrimonio ecclesiastico è competenza dell’autorità ecclesiastica. Per il can. 1273, è il Romano Pontefice il supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici, con un potere di vigilanza concorrente con quello delle persone giuridiche ecclesiastiche proprietarie. A livello territoriale diocesano, la competenza spetta al Vescovo (cfr. cann. 635, 638, 1275 – 1277, 1279 e 1292).
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