accertamento della paternità naturale: il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della paternità naturale comporta da parte del padre l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti spettanti nei confronti dei figli legittimi (artt. 261 e 277 c.c.), inclusi il dovere e il diritto alla prestazione alimentare (v. alimenti) (artt. 433 nn. 2 e 3 c.c.). V. anche filiazione, paternità naturale naturale.
ricerca della paternità naturale: il principio di un limite alla paternità naturale paternità naturale è fissato dalla Costituzione: per l’art. 30, comma 4o, la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità . Il limite è giustificato dall’esigenza di proteggere un diritto della personalità del preteso genitore naturale, ossia il suo diritto alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla paternità naturale): qui il suo diritto a che le vicende della sua vita privata non formino materia di indagine e di dibattito giudiziario. Nel c.c. riformato il limite vale sia per la ricerca della paternità sia per quella della maternità ; e si traduce in due regole: a) l’esercizio dell’azione per l’accertamento giudiziale della paternità o della maternità deve essere preceduto da una preliminare delibazione sommaria e segreta del tribunale circa l’ammissibilità dell’azione, diretta a stabilire se concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata (art. 274 c.c.); b) in nessun caso l’azione è ammissibile nell’ipotesi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato, salvo che vi sia stato ratto o violenza carnale (art. 278 c.c.). V. anche filiazione, paternità naturale naturale.
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