Ev un antichissimo istituto che permette l’equa ripartizione fra tutti i partecipanti ad una spedizione marittima dei danni derivati alla spedizione stessa. Si fa ricorso alla contribuzione alle avarie comuni nell’ipotesi di danni che siano conseguenza diretta di un provvedimento ragionevolmente preso dal comandante della nave per cercare di salvare la nave da un pericolo verificatosi nel corso del viaggio. La disciplina della contribuzione alle avarie comuni è regolamentata dagli artt. 469 ss. c. nav.. Tuttavia, nella pratica, la disciplina codicistica viene assai spesso derogata mediante l’inserzione nella polizza di carico (v.) di un rinvio alle Regole di York e Anversa per la contribuzione alle avarie comuni. Tali Regole, la cui prima redazione risale al 1877, vennero elaborate non in conferenze diplomatiche ma in congressi privati di esperti della materia. Le Regole di York e Anversa, che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle sempre nuove esigenze dei traffici marittimi, sono oramai usualmente richiamate nelle polizze di carico di tutto il mondo ed hanno permesso il regolamento convenzionale uniforme della materia. Il procedimento della contribuzione alle avarie comuni avviene mediante la formazione di una massa creditoria e di una massa debitoria; in seguito, mediante la redazione del regolamento contributivo, a ciascun partecipante viene assegnata una quota dell’ammontare complessivo della massa creditoria, proporzionalmente all’ammontare dei beni con cui egli concorre alla massa debitoria.
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