V. oneri deducibili e detrazioni.
deduzioni davanti all’istruttore: consistono nella proposizione di argomentazioni a carattere anche giuridico, e nella richiesta di mezzi di prova. Il sistema di preclusioni prospettato dal novellato art. 184 c.p.c. prevede che, nel procedimento ordinario di merito dinanzi al tribunale, le parti possano proporre deduzioni istruttorie, normalmente, nella prima udienza di comparizione delle parti. In questa ipotesi il giudice istruttore rinvia la causa ad una successiva udienza assegnando un termine perentorio alla parte istante per la produzione di documenti e l’indicazione di nuovi mezzi di prova (il termine nuovi fa, appunto, supporre la necessaria esistenza di altre prove già precedentemente indicate); nonche´ altro termine per l’eventuale indicazione di prove contrarie, con riferimento a quelle resesi necessarie a seguito della modifica o della precisazione della domanda avversaria. La norma fa, poi, salva l’applicazione dell’art. 187 in base al quale il giudice istruttore può , sin dalla prima udienza, se reputa la causa matura per la decisione di merito senza assunzione di mezzi di prova, rimettere le parti al collegio. Il comma 3o dell’art. 187 conferma la possibilità per le parti di dedurre nuovi mezzi di prova a seguito della disposizione d’ufficio di altri mezzi di prova, e qualora si ravvisi la necessità dei primi in relazione alla disposizione dei secondi.
deduzioni della prova per testimoni: il sistema predisposto dall’art. 244 c.p.c. prevede che la parte istante deduca la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse è chiamata ad essere interrogata. Sanzione per la mancanza dell’indicazione specifica dei fatti è l’inammissibilità della prova per testimoni. La parte contro la quale la prova è richiesta, anche nell’ipotesi di opposizione all’ammissione, deve compiere una analoga attività di indicazione specifica di persone e fatti: il tutto nella prima risposta successiva all’istanza di ammissione avversaria. L’ultimo comma dell’art. 244 c.p.c. prevede una sanatoria di carattere generale consentendo al giudice istruttore la facoltà , discrezionale, di concedere alle parti un termine perentorio per formulare o integrare le indicazioni già presentate, qualora queste abbiano già richiesto l’ammissione della prova, rispettivamente, diretta e contraria.
deduzioni in appello: le differenze rispetto alle deduzioni. proposte nella fase di 1o grado sono ravvisabili nella fondamentale innovazione apportata al comma 1o dell’art. 345 c.p.c., cioè la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova formulata in appello. Analogo divieto vige per le nuove eccezioni, tranne che si tratti di ipotesi rilevabili anche d’ufficio. Diverso il tenore del comma 3o dello stesso articolo. Tranne il caso del giuramento decisorio, espressamente dichiarato sempre deferibile in omaggio al principio dispositivo, è esclusa l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova: due le possibilità di sanatoria a tale preclusione. La prima è rappresentata dalla possibilità che il collegio reputi indispensabili i mezzi di prova per la decisione della causa; espressione, quest’ultima, di un potere discrezionale insindacabile anche sotto il profilo della motivazione. La seconda eccezione al divieto di nuove prove è rappresentata dall’ipotesi in cui spetta alla parte l’onere di provare di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado
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