Enciclopedia giuridica

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Liquidazione coatta amministrativa

Ev la procedura concorsuale (v. procedure concorsuali), prevista dalla legge per particolari categorie di imprese, per mezzo della quale, analogamente al fallimento (v.), il patrimonio dell’impresa in stato di dissesto viene destinato a soddisfare i creditori della stessa nella misura più alta possibile. Sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa le imprese di assicurazione (v.), le banche (v.), le società cooperative (v. società cooperativa), i consorzi (v. consorzio) di cooperative ammessi ai pubblici appalti, le società controllate dall’Iri, le s.p.a. (v.) debitrici dello Stato, le società fiduciarie (v. società , liquidazione coatta amministrativa fiduciaria) e le società di revisione (v.). Elemento comune di questi soggetti è la sottoposizione alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività . Di regola, le imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa sono sottratte al fallimento (art. 2 l. fall.). Alcune imprese sono, però, assoggettabili sia all’una sia all’altra procedura (cfr. art. 2540 c.c.): vale, in tale caso, il criterio della prevenzione, per cui la procedura aperta per prima preclude l’apertura dell’altra. I momenti fondamentali della liquidazione coatta amministrativa sono i seguenti: a) se si tratta di impresa sottratta al fallimento, il tribunale del luogo dove ha sede principale l’impresa pronuncia, su istanza di uno o più creditori, sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art 195 l. fall.); b) sulla base di tale sentenza, l’autorità governativa dispone la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa (art. 197 l. fall.); c) se si tratta di impresa assoggettabile anche al fallimento, il tribunale lo dichiara se adito per primo dai creditori, mentre l’autorità governativa, se anticipa sul tempo l’iniziativa dei creditori, dispone senz’altro la liquidazione coatta amministrativa; d) l’autorità governativa assume le funzioni che, nel fallimento, sono attribuite al tribunale fallimentare (v.) e al giudice delegato (v.); e) le funzioni, che nel fallimento sono svolte dal curatore (v.), sono attribuite a un commissario liquidatore, nominato dall’autorità governativa; f) l’autorità governativa nomina un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, scelti tra i creditori. Per la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa la legge prevede, spesso, vari presupposti: 1) lo stato di insolvenza; oppure 2) la violazione di norme di legge che abbia prodotto un irregolare funzionamento dell’impresa; oppure 3) motivi di pubblico interesse, giudicati come tali dalla pubblica autorità . Il decreto con il quale la pubblica autorità dichiara la liquidazione coatta amministrativa deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione, e comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese (v.). Il titolare dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa a) non deve essere iscritto nel pubblico registro dei falliti; b) non è sottoposto all’obbligo di residenza imposto al fallito; c) non è sottoposto alle incapacità personali cui è sottoposto il fallito. Il provvedimento con il quale viene dichiarata la liquidazione coatta amministrativa è impugnabile davanti all’autorità giurisdizionale amministrativa. Se lo stato di insolvenza non è stato previamente dichiarato, può essere dichiarato in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del p.m., sempre che l’insolvenza sussistesse al momento in cui la procedura fu aperta (art. 202 l. fall.). Il procedimento della liquidazione coatta amministrativa è analogo a quello del fallimento ed è caratterizzato dai seguenti momenti: 1) l’accertamento del passivo, compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa; 2) la liquidazione dell’attivo, anch’essa operata dal commissario liquidatore; 3) il riparto finale del ricavato. L’autorità governativa può , su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, autorizzare l’impresa in liquidazione coatta amministrativa a proporre concordato fallimentare (v. concordato, liquidazione coatta amministrativa fallimentare) (art. 214 l. fall.).

dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa: la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, anche se ad essa non segue il fallimento, ma la liquidazione coatta amministrativa, produce particolari effetti: è possibile l’esperimento delle azioni revocatorie; sono perseguibili i reati fallimentari (art. 203). E lo stato di insolvenza, se non previamente dichiarato, può agli stessi effetti essere dichiarato in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del p.m., sempre che l’insolvenza sussistesse al momento in cui la procedura fu aperta (art. 202). Il concetto di insolvenza, rilevata a questi effetti, è lo stesso concetto di cui all’art. 5 l. fall.. Basti considerare che, a norma dell’art. 203, la dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata ai sensi degli artt. 195 e 202, consente fra l’altro l’esperimento delle azioni revocatorie, le quali sono strettamente legate al concetto di insolvenza, sia per la presunzione relativa di conoscenza della insolvenza di cui all’art. 67, comma 1o, sia per l’onere di provare la conoscenza dell’insolvenza di cui all’art. 67, comma 2o. Orbene, l’esercizio di queste azioni non può avere presupposti diversi a seconda che il debitore sia stato dichiarato fallito oppure sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa: lo stato soggettivo che la controparte è ammessa a provare o che il curatore o il commissario liquidatore ha l’onere di provare ha sempre e comunque per oggetto la medesima situazione patrimoniale, definita dall’art. 5 come insolvenza. I terzi che hanno avuto rapporti con il debitore non possono, evidentemente, essere posti in una condizione diversa a seconda che il debitore sia stato dichiarato fallito oppure sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il concetto stesso di insolvenza implica, d’altra parte, che questa si sia manifestata all’esterno; impedisce che la dichiarazione successiva di insolvenza sia pronunciata se l’insolvenza non si era manifestata al momento in cui la liquidazione coatta amministrativa fu ordinata. A chi opina il contrario è agevole una obiezione: dal momento che la dichiarazione dell’insolvenza, ex art. 195 o ex art. 202 l. fall., è fondamentalmente preordinata all’esperimento delle azioni revocatorie, essa risulterà essere stata vanamente dichiarata, giacche´ il commissario liquidatore non potrà mai, a norma dell’art. 67, comma 2o, provare la conoscenza, da parte del terzo, di una insolvenza da tutti ignorata e, quanto alla prova contraria di cui all’art. 67, comma 1o, il terzo convenuto in revocatoria potrà sempre darla, allegando il fatto che l’insolvenza è stata scoperta dal commissario liquidatore solo dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Resterebbe solo la revocatoria dei pagamenti non scaduti (art. 65 l. fall.), che è ipotesi del tutto marginale. Resterebbero le conseguenze penali della dichiarazione di insolvenza, giacche´ l’art. 203 aggiunge che si applicano inoltre le disposizioni relative ai reati fallimentari; ma l’applicazione di queste non può essere il solo scopo per il quale accertare una (meramente interna) insolvenza. La fondamentale funzione delle procedure concorsuali è di attuare la par condicio creditorum (soprattutto in forza delle azioni revocatorie); altre funzioni, come quelle relative alla repressione dei reati fallimentari (o come quelle concernenti le incapacità del fallito), hanno carattere solo complementare: possono essere assolte dalla dichiarazione di fallimento (o dalla dichiarazione di insolvenza) solo congiuntamente alla funzione fondamentale della procedura concorsuale; non possono giustificare la dichiarazione di fallimento (o la dichiarazione di insolvenza) quando mancano i presupposti in presenza dei quali la procedura concorsuale possa assolvere la sua funzione istituzionale.


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