Enciclopedia giuridica

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Liquidazione della società

V. s.p.a., liquidazione della liquidazione della società; società semplice, liquidazione della liquidazione della società.

trattamento fiscale della liquidazione della società: l’apertura della fase di liquidazione determina l’interruzione dell’ordinario periodo d’imposta, in quanto il periodo che va dall’apertura della liquidazione fino alla chiusura costituisce un unico periodo d’imposta. In sostanza la liquidazione viene vista, entro certi limiti temporali, come una fase unitaria attenuante l’ordinaria divisione dei periodi d’imposta. Sia per le imprese individuali e le società personali (art. 124, comma 2o, Tuir) che per le società di capitali (art. 124, comma 3o, cit.) viene mantenuto l’obbligo delle dichiarazioni annuali, ma l’unitarietà della fase di liquidazione comporta un conguaglio finale in base al bilancio redatto alla chiusura della liquidazione. Pertanto durante tale fase, le imposte corrispondenti alle dichiarazioni annuali sono pagate in via provvisoria, dovendo essere conguagliate con l’imposta dovuta in relazione all’intero periodo di liquidazione. Durante la liquidazione è altresì ammissibile, in sede di conguaglio la deduzione delle perdite di esercizio maturate prima dell’inizio della liquidazione e non compensate nel corso di questa, ai sensi dell’art. 102 Tuir. Al fine di evitare liquidazioni con scopi di pianificazione fiscale è però fissato un limite fiscale alla durata della fase di liquidazione; è infatti vietato il conguaglio per le liquidazioni che eccedano i tre esercizi, se si tratta di imprese individuali e società personali (art. 124, comma 2o) ed i cinque esercizi per le società di capitali e gli altri soggetti Irpeg (art. 124, comma 3o). In caso di superamento dei suddetti limiti il reddito dichiarato per gli esercizi intermedi non è più oggetto di conguaglio, ma è assunto come definitivo. Inoltre va detto anche che le plusvalenze realizzate in sede di liquidazione ordinaria rappresentano un tipico esempio di reddito a formazione pluriennale e pertanto per l’imprenditore individuale sono soggette a tassazione separata a condizione che il soggetto eserciti l’impresa da più di cinque anni (art. 16, lett. g, Tuir). Tassazione separata che spetta anche ai proventi di liquidazione percepiti da soci persone fisiche di società di persone e di capitali a condizione che il periodo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della fase di liquidazione ecceda i cinque anni (art. 16, lett. l ed m, Tuir). Invece in base al principio di autonomia che governa l’Ilor per i redditi degli immobili comprese nella liquidazione che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne´ beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa l’Ilor si applica a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi.


Liquidazione coatta amministrativa      |      Listino di borsa


 
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