Enciclopedia giuridica

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Mendacio bancario

Ev il reato di chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se´ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito era stato concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sull’azienda interessata alla concessione del credito. Il reato è previsto dall’art. 137 t.u. leggi bancarie (d.l. n. 365 del 1993).


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