Enciclopedia giuridica

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Giustizia amministrativa

Per giustizia amministrativa s’intende il complesso degli strumenti di tutela dei privati nei confronti della P.A.. In Italia, vi rientrano sia i rimedi di natura giustiziale (v. ricorso giurisdizionale amministrativo), sia i mezzi di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e davanti al giudice ordinario, secondo le rispettive competenze (v. riparto di giurisdizioni). (Midena).

ordinamento della giustizia amministrativa: l’giustizia amministrativa giustizia amministrativa è caratterizzato dal principio del dualismo secondo cui le controversie giurisdizionali nei confronti della P.A. sono ripartite (v. riparto di giurisdizioni) fra i giudici ordinari e i giudici amministrativi. L’ordinamento dei giudici amministrativi è il seguente: in ogni regione è istituito un tribunale amministrativo regionale (v. Tar), organo giurisdizionale amministrativo di primo grado, con sede nel capoluogo di regione. In alcune regioni vi sono sezioni distaccate in città capoluogo di provincia. Tre delle sei sezioni del Consiglio di Stato (v.), la IV, la V e la VI, hanno funzioni giurisdizionali in grado di appello. In Sicilia, le funzioni del Consiglio di Stato sono esercitate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (v. Consiglio di giustizia amministrativa); organo di vertice del Consiglio di Stato è l’adunanza plenaria che ha la funzione di dirimere i contrasti giurisprudenziali e di risolvere le questioni di particolare importanza. Nel 1982, la l. n. 186 ha istituito il Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, a garanzia dell’indipendenza dei giudici amministrativi. Oltre agli strumenti di tutela giurisdizionale, il privato può chiedere alla stessa amministrazione la protezione dei propri interessi tramite i ricorsi amministrativi (v. ricorso amministrativo). (Midena).

storia della giustizia amministrativa: il sistema italiano di giustizia amministrativa si è formato nell’arco di un secolo grazie a contributi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali. La sua struttura attuale è nata dalle ceneri del contenzionso amministrativo (v.). Con la l. n. 2248 del 1865 all. E abolitrice del contenzioso amministrativo, furono affidate alla tutela del giudice ordinario tutte le controversie con la P.A. relative a diritti civili e politici (quelli che oggi sono i diritti soggettivi) ancorche´ fosse coinvolto un atto amministrativo. Furono preclusi, però , al giudice ordinario, in conformità al principio della separazione dei poteri, l’annullamento o la modifica degli atti amministrativi di cui fosse stata accertata la illegittimità . Tale potere rimase esclusiva prerogativa della P.A., tenuta, pertanto, ad adeguarsi alle pronunce giurisdizionali. La legge suddetta sottrasse alla tutela giurisdizionale, e rimise alle cure della P.A. (v. ricorso giurisdizionale amministrativo), un’ampia fetta di interessi privati, quelli non protetti come diritti. Specie quest’ultima circostanza fu oggetto di critiche e di discussioni e portò , nel 1889, alla creazione di un giudice (anche se non fu subito riconosciuto come tale) apposito per la tutela di quelli che, oggi, definiamo interessi legittimi (v. diritti soggettivi, giustizia amministrativa e interessi legittimi). La l. n. 5992 del 1889 istituì, infatti, la IV sezione del Consiglio di Stato, fino ad allora organo con prevalenti funzioni consultive, a cui fu attribuita una giurisdizione di legittimità (v. giurisdizione amministrativa, giustizia amministrativa di legittimità ) per l’annullamento di atti amministrativi, viziati da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, lesivi di interessi di individui o di enti morali o giuridici (in seguito definiti interessi legittimi). L’ordinamento della giustizia amministrativa fu completato quando, nel 1890, nel quadro della riforma delle amministrazioni comunali e provinciali, la l. n. 683 conferì ad organi periferici, le giunte provinciali amministrative (v. giunta provinciale amministrativa), la giurisdizione su alcune controversie riguardanti gli enti locali, con appello al Consiglio di Stato. La l. 7 marzo 1907, n. 62, definì, una volta per tutte, la natura giurisdizionale degli organi di giustizia amministrativa e istitùı la V sezione del Consiglio di Stato, a cui fu attribuita, a differenza della IV, la competenza a conoscere il merito (v. giuridizione amministrativa, giustizia amministrativa di merito) delle controversie. La distinzione di compiti fra le due sezioni venne meno con il d.l. 30 dicembre 1923, n. 2840. Quest’ultimo introdusse, peraltro, la giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, giustizia amministrativa esclusiva) in materie tassativamente indicate, prima fra le quali il pubblico impiego. Il t.u. del 26 giugno 1924, n. 1054, tuttora vigente, riordinò tutte le norme relative al Consiglio di Stato e nel 1948 fu istituita la VI sezione del Consiglio di Stato con funzioni analoghe alle ultime due. La Costituzione repubblicana ha innovato in senso garantista il sistema anche, se, sostanzialmente, non ha modificato l’impostazione ottocentesca e lo stesso dualismo giurisdizionale. La Costituzione ha recepito e consolidato la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi; ha eliminato la riserva di annullamento degli atti amministrativi a favore dei giudici amministrativi, lasciando al legislatore la scelta degli organi giurisdizionali competenti in materia; ha stabilito che gli atti della P.A. siano sempre giustiziabili senza limitazioni in ordine ai mezzi di impugnazione; ha previsto l’istituzione di organi giurisdizionali amministrativi di primo grado in ogni regione. Questi ultimi, chiamati tribunali amministrativi regionali (v. Tar), sono stati istituiti nel 1971 con la l. n. 1034, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità delle giunte provinciali amministrative. Ai Tar è stata attribuita la competenza in primo grado su tutte le questioni già di competenza del Consiglio di Stato, che è diventato, salvo rare eccezioni, giudice di secondo grado. Accanto ai principali organi della giurisdizione amministrativa, furono istituiti, all’inizio del secolo, giurisdizioni speciali amministrative, per la cognizione di controversie particolari, alcune delle quali, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, sono state dichiarate incostituzionali. (Midena).


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