regolarizzazione del ricorso giurisdizionale: consiste nella rinnovazione del ricorso ordinata dal giudice qualora l’atto sia affetto da irregolarità ossia da violazioni formali, diverse dalla nullità le quali non impediscano all’atto di raggiungere lo scopo suo proprio, pur non essendo lo steso in tutto conforme alla disciplina prevista dalle norme. La rinnovazione del ricorso è prevista dall’art. 17, comma 2o, reg. proc. Cons. Stato. L’ipotesi della ricorso giurisdizionale ricorso giurisdizionale riguarda il mancato rispetto di prescrizioni la cui osservanza non è essenziale in quanto non condiziona la idoneità del ricorso giuridico al conseguimento del suo scopo. Il giudice non ha l’obbligo di chiedere la rimozione delle irregolarità meramente formali del ricorso giurisdizionale che non incidano sulla corretta costituzione del rapporto processuale. Tipica ipotesi di regolarizzazione del ricorso è l’invio dell’atto non in regola con l’imposta di bollo da parte dei funzionari addetti al ricevimento del ricorso all’Ufficio del registro per la regolarizzazione. Questa consiste materialmente nel pagamento ritardato dell’imposta da parte del ricorrente. L’inadempento dell’imposta di bollo non determina l’inammissibilità del ricorso, per cui ilgiudice in base all’art. 16 d.p.r. 30 dicembre 1982, n. 955, è tenuto comunque a pronunciarsi.
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