regolarizzazione del ricorso amministrativo: è la rettificazione dell’atto che presenta irregolarità di carattere formale e non sostanziale. L’organo decidente assegna un termine al ricorrente per la regolarizzazione e qualora questa non avvenga nei termini il ricorso viene dichiarato improcedibile ex art. 5 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso consegue alla mancata sanatoria delle irregolarità nei termini assegnati dall’organo del riesame. Le irregolarità sanabili riguardano vizi di natura formale o incompletezze non in grado di incidere sulla validità del ricorso stesso. I ricorsi non conformi alle imposte di bollo vanno regolarizzati attraverso l’invio all’ufficio del registro a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, che provvederà alla annotazione sull’atto della sanzione pecuniaria da riscuotere.
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