audizione a futura memoria: questa figura rientra nei procedimenti di istruzione preventiva, e consiste in una facoltà concessa alla parte di fare assumere la prova testimoniale prima che inizi il giudizio di merito, quando essa ha il fondato timore che uno o più testimoni possano venire meno per morte, espatrio o altre cause assimilabili. L’istanza di assunzione si propone con ricorso al giudice astrattamente competente per il merito.
audizione degli interessati nel processo esecutivo: nel corso del processo esecutivo, quando la legge lo dispone od ogni qual volta il giudice lo ritenga necessario deve essere disposta l’audizione delle parti o di altri soggetti interessati all’esito del procedimento.
audizione dei testimoni: v. testimoni, prova per audizione.
audizione in luogo diverso dall’udienza: se il testimone non può assolutamente presentarsi alla udienza, o se è esentato dal presentarsi dalla legge o dai trattati internazionali, il giudice, per ascoltarlo, si reca nella sua abitazione.
audizione prima del fallimento: è il potereaudizionedovere spettante al tribunale investito della decisione sulla ricorrenza dei presupposti della declaratoria del fallimento (v.). Il tribunale, prima di decidere sull’istanza di fallimento di un imprenditore commerciale o di un socio occulto di società di persone, ordina la comparizione personale dell’imprenditore o del socio in camera di consiglio; questi può essere sentito anche in confronto dei creditori istanti (art. 15 l. fall.).
rinunzia all’audizione: la parte può rinunziare all’audizione di uno o più testimoni da lei
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