Enciclopedia giuridica

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Motivi del contratto

Sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto: sono diversi per un contraente e per l’altro (la ragione per cui si compera un bene, la ragione per cui lo si vende) e possono essere i più diversi sia per l’uno sia per l’altro (le mille ragioni per le quali ci si può indurre a comprare, le mille ragioni per le quali ci si può indurre a vendere). I motivi del contratto sono, di regola, irrilevanti per il diritto; acquistano rilevanza solo in due casi: nel caso di motivo illecito (v. motivi del contratto illeciti) e nel caso di errore di diritto sui motivi del contratto (v. errore, motivi del contratto di diritto), casi ai quali va aggiunto quello, non previsto dalla legge, della presupposizione (v.).

errore sui motivi del contratto: v. errore, motivi del contratto di diritto.

motivi del contratto illeciti: il motivo per il quale le parti hanno concluso il contratto è, di regola, irrilevante per il diritto. Diventa, tuttavia, rilevante quando è illecito, ossia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ma il motivo illecito, per rendere nullo il contratto, deve presentare due requisiti: essere il motivo esclusivo del contratto, ed essere il motivo comune ad entrambe le parti (art. 1345 c.c.). Così noleggiare una nave per esercitare con essa il contrabbando; prendere in locazione un appartamento per destinarlo a casa di appuntamenti; dare a mutuo una somma ad un giocatore d’azzardo. Questi contratti sono nulli solo se entrambe le parti si sono determinate a concluderlo per il motivo illecito; ne´ basta che il motivo illecito di una sia semplicemente noto all’altra. Occorre che l’altra ne sia partecipe e miri a trarre personale vantaggio dall’attività illecita che la prima si propone di esercitare: così non basta che chi ha dato a noleggio la nave o in locazione l’appartamento o a mutuo il danaro conosca l’uso illecito che l’altra parte ne vuole fare; bisogna che, per l’elevato ammontare del nolo o del canone di locazione o del tasso di interesse pattuito, superiore a quello normalmente praticato, appaia evidente che egli ha inteso profittare dell’altrui motivo illecito, che è perciò comune ad entrambi i contraenti. Nella donazione è , invece, sufficiente il motivo illecito del donante, purche´ sia determinante della liberalità e risulti dall’atto (art. 788 c.c.). Così la donazione fatta per manifestare gratitudine a chi ha prestato un favore illecito: il caso è tutt’altro che raro (donazione, ad esempio, al pubblico funzionario che si è lasciato corrompere), ma l’estremo per cui il motivo illecito deve risultare dall’atto rende difficilmente proponibile l’azione di nullità .


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