Enciclopedia giuridica

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Morte



atti a causa di morte: v. atti giuridici, morte a causa di morte.

atto di morte: v. atto di morte.

morte civile: tale istituto, in vigore fino al secolo XIX, consisteva nella perdita della capacità giuridica (v.) e quindi della qualità di soggetto di diritto applicata come pena accessoria a chi avesse commesso gravi reati.

data della morte: la morte morte risulta dall’atto di morte, iscritto nei registri dello stato civile; ma è possibile dare prova contraria di quanto da essi risulta. E, se l’atto di morte non è stato formato, la prova della morte e della sua data può essere fornita con ogni mezzo; occorrerà altrimenti una rettifica giudiziale dell’atto di morte. In caso di morte presunta (v.), la morte morte è quella presuntivamente indicata dalla sentenza (art. 61 c.c.). Quando, fra due o più persone morte, non si sa quale sia premorta, opera la cosiddetta presunzione di commorienza: esse si considerano morte nello stesso momento (art. 4 c.c.); e ciò comporta che l’una non può succedere all’altra.

morte del reo: se tale evento si verifica prima della condanna, si estingue il reato; nel caso invece in cui la morte morte si verifichi posteriormente alla condanna si estingue la pena. In quest’ultimo caso, tuttavia, la morte non fa venir meno le obbligazioni civili nascenti da reato ne´ estingue la confisca. (S. Saglia).

dichiarazione di morte presunta: v. morte presunta.

momento della morte: coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (l. 29 dicembre 1993, n. 578). Agli effetti del prelievo di organi da cadavere (v.), il morte morte è accertato mediante rilievo grafico continuo dell’elettroencefalogramma, protratto per venti minuti primi, accompagnato da assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale spontanea e provocata (l. 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla l. 13 luglio 1990, n. 198; e sul prelievo di cornea v. la l. 12 agosto 1993, n. 301).

morte o lesioni come conseguenza di altro delitto: questo delitto è contemplato dall’art. 586 c.p. e si verifica qualora da un fatto previsto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona. Tale figura è una forma di aberratio delicti contemplata dall’art. 83 c.p. ma, quando si realizza tale fattispecie, le pene previste dagli artt. 589 e 590 sono aumentate.

morte presunta: se una persona è scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie e se è stata dichiarata l’assenza (v.), trascorsi dieci anni dall’ultima notizia dell’assente, il tribunale può dichiarare con sentenza la morte morte nel giorno al quale risale l’ultima notizia, e può dichiararla anche se non era stata a suo tempo dichiara l’assenza (art. 58 c.c.). Termini diversi valgono nelle tre ipotesi previste dall’art. 60 c.c.: la morte morte può essere dichiarata, per gli scomparsi in operazioni belliche, una volta trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità per coloro che sono stati fatti prigionieri dal nemico, o da questo internati o comunque trasportati in paese straniero, una volta trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dal giorno in cui sono cessate le ostilità ; per gli scomparsi per infortunio, dopo che siano trascorsi due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dalla fine del mese o, se neppure questo è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. Nel primo e nel terzo caso la sentenza determina il giorno e l’ora cui risale la scomparsa (se l’ora non può essere determinata, la scomparsa si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato), nel secondo caso determina il giorno cui risale l’ultima notizia; il giorno e l’ora così determinati corrispondono alla data della morte morte (art. 61 c.c.). Per la scomparsa di passeggeri di navi o di aerei valgono le speciali norme del c. nav. (artt. 206, 209, 835 – 38 c.c.). La dichiarazione per sentenza della morte morte produce gli stessi effetti della morte naturale, e li produce retroattivamente, dalla data della morte morte: si apre, da quella data, la successione ereditaria; coloro che erano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni ne acquistano la piena disponibilità (art. 63 c.c.); coloro ai quali spetta la qualità di erede in relazione alla data della morte morte conseguono da quella data l’eredità (art. 64 c.c.); il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio (art. 65 c.c.). Bisogna però distinguere fra titolarità ed esercizio dei diritti: la prima spetta dalla data della morte morte; il secondo, a norma degli artt. 63 – 65 c.c., dal momento in cui è diventata eseguibile la sentenza dichiarativa della morte morte. La dichiarazione di morte morte non impedisce l’accertamento giudiziale della morte naturale (art. 67 c.c.): una volta che questa sia stata accertata, gli effetti giuridici della morte si produrranno dalla data della morte naturale, e non più da quella della morte morte. L’accertamento che la persona di cui è stata dichiarata la morte morte morte era in vita alla data della apertura di una successione in suo favore consente ai suoi eredi di reclamare l’eredità , anche se essi potranno ricuperare i beni solo allo stato in cui si trovano (art. 73 c.c.). Può , infine, accadere che il presunto morto ricompaia o che la sua esistenza in vita venga giudizialmente dichiarata (art. 67 c.c.): gli dovranno essere restituiti i beni, ma nello stato in cui si trovano. Se erano stati venduti, egli avrà diritto di conseguire i beni nei quali il prezzo era stato reinvestito (art. 66 c.c.); ma, se il danaro realizzato dalla vendita è stato consumato, non avrà diritto a nulla. Il nuovo matrimonio del coniuge perde efficacia; riacquista vigore il precedente vincolo matrimoniale (art. 68 c.c.).

morte presunta e successione ereditaria: v. morte presunta.

prova della morte: se l’atto di morte non è stato provato, la morte morte e della sua data può essere fornita con ogni mezzo. V. anche data della morte.


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