ambito di applicazione delle controversie individuali di previdenza e assistenza: nei procedimenti relativi alla applicazione di norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e nelle controversie relative all’ applicazione e alla mancata applicazione degli obblighi di previdenza e assistenza si applica il rito del lavoro (v. controversie individuali in materia di lavoro). La domanda non è procedibile se non siano esauriti i procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o non siano trascorsi i termini entro cui dovevano essere esauriti o, comunque, non siano decorsi almeno 180 giorni dalla data della presentazione del ricorso amministrativo.
esecutorietà dei provvedimenti nelle controversie individuali di previdenza e assistenza: tutte le sentenze relative a controversie individuali di previdenza e assistenza sono provvisoriamente esecutive.
giudice competente per le controversie individuali di previdenza e assistenza: competente in primo grado è il pretore del lavoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede l’ attore; in caso di marittimi è competente il pretore del luogo in cui ha sede l’ ufficio del porto cui la nave è iscritta.
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