ambito di applicazione delle controversie in materia di lavoro: il rito speciale del lavoro si applica a tutte le controversie previste dall’art. 409 c.p.c. di fronte al pretore in funzione di giudice del lavoro.
atto introduttivo nelle controversie in materia di lavoro: v. ricorso.
decisione delle controversie in materia di lavoro: la sentenza che conclude il giudizio dovrebbe essere pronunciata al termine della prima udienza, o, al massimo nella successiva; il pretore da lettura del dispositivo in aula e successivamente deposita la motivazione. Il lavoratore vittorioso può mandare ad esecuzione la sentenza sulla base del semplice dispositivo (art. 431, comma 2o), il datore, per poter dare esecuzione alla sentenza deve attendere il deposito della motivazione.
difesa personale delle parti nelle controversie in materia di lavoro: la parte, in primo grado, può stare in giudizio personalmente se il valore della controversia non eccede le 250.000 lire, rispettando tutti gli obblighi ed avvalendosi di tutte le facoltà , inclusa quella di proporre la domanda verbalmente, che gli sarebbero concesse normalmente.
fase preliminare nelle controversie in materia di lavoro: il procedimento è strutturato in modo tale da potersi esaurire in un unica udienza, infatti il convenuto non può allargare il thema decidendum introducendo una domanda riconvenzionale, che va proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e notificata allo attore, non sono ammessi interventi oltre il termine per la costituzione del convenuto se non quelli necessari ex art 102 c.p.c., infine il giudice deve tentare di conciliare le parti.
istruzione probatoria delle controversie in materia di lavoro: l’controversie in materia di lavoro controversie in materia di lavoro si caratterizza per il fatto di doversi, tendenzialmente, esaurire nel corso della prima udienza di discussione essendo possibile il rinvio ad una successiva udienza solo in casi eccezionali e il pretore deve, altresì, interrogare liberamente le parti comparse sui fatti della causa nel corso della prima udienza. Questa fase si caratterizza anche per il fatto che il giudice ha ampi poteri istruttori.
provvedimenti di pagamento di somme nelle controversie in materia di lavoro: sono due ordinanze con cui il giudice dispone il pagamento delle somme non contestate (art. 423, comma 1o) o, solo su istanza del lavoratore, dispone il pagamento, a titolo di provvisionale, delle somme che risultino già accertate (art. 423, comma 2o), ambedue costituiscono titolo esecutivo, e solo la seconda è revocabile.
rito delle controversie in materia di lavoro: il rito speciale del lavoro si caratterizza per essere improntato alla massima celerità , oralità e concentrazione, si caratterizza per il fatto che il convenuto deve obbligatoriamente costituirsi almeno 10 giorni prima dell’ udienza e che a tutte le comunicazioni e notificazioni provvede la cancelleria.
tentativo facoltativo di conciliazione nelle controversie in materia di lavoro: v. conciliazione, tentativo di controversie in materia di lavoro facoltativa nel processo del lavoro.
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