principio di non ultrattività della legge penale: è principio contenuto nell’art. 25, comma 2o, Cost. e nell’art. 2 c.p. in base al quale la legge penale non si applica ai fatti posti in essere dopo la sua estinzione. Delimitandosi così verso il futuro (principio di non ultrattività) e verso il passato (principio di irretroattività ) la validità della legge penale, viene affermato il principio della c.d. attualità della legge penale (tempus regit actum), in base al quale la validità della medesima è circoscritta esclusivamente al tempo in cui essa è in vigore.
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