L’umiliazione, così come lo scherzo, il disprezzo od altri atti di asservimento comunque idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali, sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità in grado di integrare l’elemento materiale del delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), al pari delle percosse, delle minacce e delle ingiurie.
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